Art. 27. Inserimento dell'Art. 27-bis nella legge regionale n. 25 del 1999 1. Dopo l'Art. 27 e' aggiunto l'articolo seguente: «Art. 27-bis (Disposizioni transitorie). - 1. Sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'Art. 10, comma 3 e all'Art. 16, comma 1, lettera c), le spese di funzionamento delle agenzie sono comunque a carico degli enti locali che vi provvedono di norma con le modalita' di cui all'Art. 8, comma 1, ovvero con le risorse poste a carico dei rispettivi bilanci. 2. Ai fine di assicurare la continuita' nell'erogazione del servizio, l'agenzia di ambito per i servizi pubblici qualora sia in scadenza un contratto di servizio ovvero quando si renda necessario per atto dell'autorita' giudiziaria o per cause di forza maggiore, puo', anche in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del soggetto gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'Art. 10, comma 3 e all'Art. 16, comma 1, lettera c). 3. Qualora il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il proprio assenso, l'agenzia affida direttamente il servizio sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale e delle possibili soluzioni gestionali, tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, ad un gestore individuato fra quelli esistenti sul territorio provinciale. Con le medesime modalita' l'agenzia affida direttamente segmenti di Servizio o nuove opere strumentali all'erogazione del servizio. 4. A richiesta del comune interessato al superamento della gestione diretta, l'agenzia, una volta individuate le gestioni previste all'Art. 10, comma 1, lettera a) e all'Art. 16, comma 1, lettera a) e previo confronto comparativo sulla base di criteri di natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni gestionali e tenuto conto del superamento della frammentazione delle gestioni, puo' anticipatamente far confluire detta gestione in una delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui all'Art. 10, comma 3 e all'Art. 16, comma 1, lettera c) sono adeguate le condizioni di gestione del Servizio. 5. La stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina un nuovo affidamento dei servizi ed ha una durata nei limiti di quanto stabilito rispettivamente dall'Art. 10, comma 4 e dall'Art. 16, comma 2. 6. Per la durata della salvaguardia ovvero delle gestioni rispondenti ai criteri di efficienza, efficacia ed economicita', i rapporti giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio con soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuita'. 7. Fermo restando quanto previsto dall'Art. 6, comma 1, i comuni continuano ad espletare le attivita' ordinarie connesse alla gestione dei Servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione delle convenzioni previste all'Art. 10, comma 3 e all'Art. 16, comma 1, lettera c). 8. Sino all'approvazione del piano regionale di tutela, uso e risanamento delle acque previsto all'Art. 113, comma 1, lettera b) della legge provinciale n. 3 del 1999, il piano di ambito previsto all'Art. 12 della presente legge e' predisposto nel rispetto delle indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva.».