Art. 27.
  Inserimento dell'Art. 27-bis nella legge regionale n. 25 del 1999
    1. Dopo l'Art. 27 e' aggiunto l'articolo seguente:
    «Art.   27-bis   (Disposizioni   transitorie).  -  1.  Sino  alla
stipulazione  delle  convenzioni  previste  all'Art.  10,  comma  3 e
all'Art.  16,  comma  1,  lettera c), le spese di funzionamento delle
agenzie sono comunque a carico degli enti locali che vi provvedono di
norma  con  le  modalita'  di  cui all'Art. 8, comma 1, ovvero con le
risorse poste a carico dei rispettivi bilanci.
    2.  Ai  fine  di  assicurare  la  continuita' nell'erogazione del
servizio,  l'agenzia  di ambito per i servizi pubblici qualora sia in
scadenza  un  contratto di servizio ovvero quando si renda necessario
per  atto  dell'autorita'  giudiziaria o per cause di forza maggiore,
puo',  anche in deroga alle disposizioni vigenti e previo assenso del
soggetto gestore, prorogarlo sino alla stipulazione delle convenzioni
previste all'Art. 10, comma 3 e all'Art. 16, comma 1, lettera c).
    3.  Qualora  il soggetto gestore di cui al comma 2 non esprima il
proprio assenso, l'agenzia affida direttamente il servizio sulla base
di  criteri  di  natura  tecnica, economica e imprenditoriale e delle
possibili  soluzioni  gestionali,  tenuto conto del superamento della
frammentazione  delle  gestioni, ad un gestore individuato fra quelli
esistenti  sul  territorio  provinciale.  Con  le  medesime modalita'
l'agenzia  affida  direttamente  segmenti  di  Servizio o nuove opere
strumentali all'erogazione del servizio.
    4.  A  richiesta  del  comune  interessato  al  superamento della
gestione  diretta,  l'agenzia,  una  volta  individuate  le  gestioni
previste  all'Art.  10,  comma  1, lettera a) e all'Art. 16, comma 1,
lettera  a)  e  previo confronto comparativo sulla base di criteri di
natura tecnica, economica e imprenditoriale delle possibili soluzioni
gestionali  e tenuto conto del superamento della frammentazione delle
gestioni,  puo'  anticipatamente  far confluire detta gestione in una
delle medesime. Con la stipulazione della convenzione di cui all'Art.
10,  comma  3  e  all'Art.  16,  comma 1, lettera c) sono adeguate le
condizioni di gestione del Servizio.
    5.  La  stipula delle convenzioni di cui al comma 4 non determina
un  nuovo  affidamento  dei  servizi  ed  ha una durata nei limiti di
quanto  stabilito  rispettivamente  dall'Art. 10, comma 4 e dall'Art.
16, comma 2.
    6.  Per  la  durata  della  salvaguardia  ovvero  delle  gestioni
rispondenti  ai  criteri  di efficienza, efficacia ed economicita', i
rapporti  giuridici, ivi compresi quelli per la gestione del servizio
con soggetti terzi, producono effetti senza soluzione di continuita'.
    7.  Fermo restando quanto previsto dall'Art. 6, comma 1, i comuni
continuano ad espletare le attivita' ordinarie connesse alla gestione
dei  Servizi disciplinati dalla presente legge sino alla stipulazione
delle  convenzioni previste all'Art. 10, comma 3 e all'Art. 16, comma
1, lettera c).
    8.  Sino  all'approvazione  del  piano regionale di tutela, uso e
risanamento  delle  acque  previsto all'Art. 113, comma 1, lettera b)
della  legge  provinciale  n. 3 del 1999, il piano di ambito previsto
all'Art.  12  della  presente legge e' predisposto nel rispetto delle
indicazioni fornite dalla Regione con apposita direttiva.».