Art. 28. Pianficazione in campo ambientale 1. Le modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale necessarie per l'adeguamento della pianificazione alle norme comunitarie, nazionali e regionali, che non attengano a vincoli, scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilita' o ad ogni altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono approvate con deliberazione degli enti competenti.