Art. 28.
                  Pianficazione in campo ambientale
    1.  Le  modificazioni dei contenuti dei piani in campo ambientale
necessarie   per   l'adeguamento   della  pianificazione  alle  norme
comunitarie,  nazionali  e  regionali,  che  non attengano a vincoli,
scelte localizzative, limiti e condizioni di sostenibilita' o ad ogni
altra previsione di tutela, uso e trasformazione del territorio, sono
approvate con deliberazione degli enti competenti.