Art. 3. Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 3 le parole «l'Art. 24 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche e integrazioni» sono sostituite con le seguenti: «all'Art. 30 del d.lgs. n. 267 del 2000»; alla lettera b) del medesimo comma e articolo le parole «all'Art. 25 della legge n. 142 del 1990 e successive modifiche e integrazioni sono sono sostituite con le seguenti: «all'Art. 31 del d.lgs. n. 26 del 2000». 2. Al comma 3 dell'Art. 3 le parole «dell'Art. 24, comma 2 e dell'Art. 25, comma 3 della legge n. 142 del 1990» sono sostituite con le seguenti: «dell'Art. 30, comma 2 e dell'Art. 31. comma 3 del decreto legislativo n. 267 del 2000». 3. Dopo il comma 3 dell'Art. 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Sussiste incompatibilita' fra le funzioni di presidente, direttore e membro del consiglio di amministrazione dell'agenzia di ambito per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi nei gestori del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani nonche' degli altri servizi eventualmente affidati ai sensi dell'Art. 5.».