Art. 3.
      Modifiche all'Art. 3 della legge regionale n. 25 del 1999
    1.  Alla  lettera a) del comma 1 dell'Art. 3 le parole «l'Art. 24
della  legge  n.  142 del 1990 e successive modifiche e integrazioni»
sono sostituite con le seguenti:
    «all'Art.  30  del  d.lgs.  n. 267 del 2000»; alla lettera b) del
medesimo  comma  e articolo le parole «all'Art. 25 della legge n. 142
del  1990  e successive modifiche e integrazioni sono sono sostituite
con le seguenti: «all'Art. 31 del d.lgs. n. 26 del 2000».
    2.  Al  comma  3  dell'Art.  3 le parole «dell'Art. 24, comma 2 e
dell'Art.  25,  comma  3 della legge n. 142 del 1990» sono sostituite
con  le  seguenti: «dell'Art. 30, comma 2 e dell'Art. 31. comma 3 del
decreto legislativo n. 267 del 2000».
    3. Dopo il comma 3 dell'Art. 3 e' aggiunto il seguente:
    «3-bis.  Sussiste incompatibilita' fra le funzioni di presidente,
direttore  e  membro del consiglio di amministrazione dell'agenzia di
ambito  per i servizi pubblici e l'assunzione di cariche ed incarichi
nei  gestori  del servizio idrico integrato, del servizio di gestione
dei rifiuti urbani nonche' degli altri servizi eventualmente affidati
ai sensi dell'Art. 5.».