Art. 30.
Modifiche  alla  legge  regionale  17 agosto  1988, n. 32 (disciplina
delle  acque  minerali  e  termali,  qualificazione  e  sviluppo  del
                             termalismo)
    1.  Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale
n.  32  del 1988, dopo la parola «consorzi» sono aggiunte le seguenti
parole: «nonche' le societa' a maggioranza di capitale pubblico».
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Emilia-Romagna.
      Bologna, 28 gennaio 2003
                               ERRANI