Art. 30. Modifiche alla legge regionale 17 agosto 1988, n. 32 (disciplina delle acque minerali e termali, qualificazione e sviluppo del termalismo) 1. Alla lettera a) del comma 1 dell'Art. 8 della legge regionale n. 32 del 1988, dopo la parola «consorzi» sono aggiunte le seguenti parole: «nonche' le societa' a maggioranza di capitale pubblico». La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Emilia-Romagna. Bologna, 28 gennaio 2003 ERRANI