Art. 4. Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Al comma 1 dell'art. 6 le parole «quelle concernenti il rapporto» sono sostituite con le seguenti: «l'adozione dei necessari regolamenti e la definizione dei rapporti». 2. La lettera e) del comma 3 dell'Art. 6 e' sostituita dalla seguente: «e) espletamento delle procedure di affidamento dei servizi, previa valutazione del fatto che sia piu' vantaggioso nel caso di affidamento contestuale di piu' servizi, ed instaurazione dei relativi rapporti;». 3 Al comma 4 dell'Art. 6 le parole «lettere a), b) e f)» sono sostituite con le seguenti: «lettere a), b), e) ed f)».