Art. 4.
      Modifiche all'Art. 6 della legge regionale n. 25 del 1999
    1.  Al  comma  1  dell'art.  6  le  parole «quelle concernenti il
rapporto»  sono sostituite con le seguenti: «l'adozione dei necessari
regolamenti e la definizione dei rapporti».
    2.  La  lettera  e)  del  comma 3 dell'Art. 6 e' sostituita dalla
seguente:
    «e)  espletamento  delle  procedure  di  affidamento dei servizi,
previa  valutazione  del  fatto  che sia piu' vantaggioso nel caso di
affidamento   contestuale  di  piu'  servizi,  ed  instaurazione  dei
relativi rapporti;».
    3  Al  comma  4  dell'Art. 6 le parole «lettere a), b) e f)» sono
sostituite con le seguenti: «lettere a), b), e) ed f)».