Art. 6.
      Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 25 del 1999
    1. Il comma 1 dell'Art. 8 e' sostituito dal seguente:
    «1)  le  spese di funzionamento delle agenzie sono a carico degli
enti  locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo
n. 267 del 2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del
canone  di concessione di reti o impianti di loro proprieta' concessi
in  uso  al  gestore  dei  servizi pubblici ovvero, per gli oneri non
coperti con il canone di concessione o in assenza di esso, attraverso
una  quota posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti
dai    medesimi   serviti,   sulla   base   dei   criteri   stabiliti
dall'agenzia.».