Art. 6. Modifiche all'Art. 8 della legge regionale n. 25 del 1999 1. Il comma 1 dell'Art. 8 e' sostituito dal seguente: «1) le spese di funzionamento delle agenzie sono a carico degli enti locali, ai sensi degli articoli 30 e 31 del decreto legislativo n. 267 del 2000; essi in via ordinaria vi provvedono con la quota del canone di concessione di reti o impianti di loro proprieta' concessi in uso al gestore dei servizi pubblici ovvero, per gli oneri non coperti con il canone di concessione o in assenza di esso, attraverso una quota posta a carico dei gestori commisurata al numero di utenti dai medesimi serviti, sulla base dei criteri stabiliti dall'agenzia.».