Art. 7.
  Inserimento del capo II-bis nella legge regionale n. 25 del 1999
    1. Dopo l'Art. 8 e' aggiunto il capo seguente:
                            «Capo II-bis
    Disposizioni generali sulle modalita' di gestione dei servizi
                             Art. 8-bis.
                   Gestione delle reti ed impianti
    1. Per il servizio idrico integrato e per il servizio pubblico di
gestione  dei  rifiuti  urbani  e  assimilati,  cosi'  come  definito
all'Art.  15,  la  gestione  delle reti, degli impianti e delle altre
dotazioni  patrimoniali  destinati all'esercizio dei servizi non puo'
essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi.
                             Art. 8-ter.
                      Affidamento del servizio
    1.  All'affidamento  delle attivita' di erogazione dei servizi si
provvede  con  procedure  ad  evidenza  pubblica  di tipo concorsuale
ispirate a criteri di pubblicita', trasparenza e concorrenzialita', a
garanzia  dell'imparzialita'  e  del  buon  andamento  della pubblica
amministrazione.  L'agenzia  verifica con le organizzazioni sindacali
le orme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla normativa
vigente  al  fine  della  loro  previsione  nel  bando  di  gara  per
l'applicazione delle disposizioni della legge 7 novembre 2000, n. 327
(valutazione  dei  costi  del  lavoro e della sicurezza nelle gare di
appalto).
    2.   I  gestori  devono  essere  in  possesso  dei  requisiti  di
comprovata  idoneita'  morale,  tecnica, professionale e finanziaria,
nonche'  riconoscere  il  sistema  contrattuale  fondato sull'accordo
interconfederale  con la presidenza del Consiglio dei Ministri del 23
luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti.
    3.  Nel  caso  di  affidamento  contestuale  del  servizio idrico
integrato,  del  servizio  di  gestione  dei  rifiuti  urbani e degli
ulteriori  servizi  eventualmente  conferiti ai sensi dell'Art. 5, la
Regione  adotta  una  direttiva  con  la quale individua i criteri di
valutazione  dell'offerta  economicamente  piu'  vantaggiosa  tenendo
anche  conto degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con
le  associazioni  degli  enti  locali, delle loro imprese di servizio
pubblico    e   con   le   organizzazioni   economiche,   sociali   e
sindacali maggiormente rappresentative nel territorio.
    4.  Per  i  servizi  disciplinati  dalla  presente  legge,  ferma
restando   la   necessita'   di  una  gestione  di  tipo  industriale
rispondente  a  criteri  di efficienza, efficacia ed economicita', e'
consentito  l'affidamento  diretto da parte dell'Agenzia a societa' a
prevalente  capitale  pubblico  effettivamente  controllate da comuni
rientranti  nell'ambito  territoriale  ottimale  e  che  esercitano a
favore  dei  medesimi  la  parte  prevalente della propria attivita'.
Resta   ferma   per   dette  societa'  l'esclusione  dalle  gare  per
l'affidamento  del  servizio.  L'esclusione  si estende alle societa'
controllate   o  collegate,  alle  loro  controllanti,  nonche'  alle
societa' controllate o collegate con queste ultime.
                           Art. 8-quater.
Disposizioni per i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti
    1.  I  comuni  con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che si
avvalgono  della  facolta'  di  richiedere  al  gestore  del servizio
standard  qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse
locali  rispetto  a  quelli  determinati  dall'agenzia  sono tenuti a
formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad
evidenza pubblica per la loro inclusione nel bando ovvero prima della
stipulazione  della  convenzione.  La  convenzione tra l'agenzia e il
gestore   comprende   anche  gli  standard  qualitativi  di  servizio
richiesti dai singoli comuni.
                          Art. 8-quinquies.
                 Criteri per la gestione dei servizi
    1.  Con direttiva della giunta regionale sono stabiliti i criteri
e    le   modalita'   per   il   rilascio   da   parte   dell'agenzia
dell'autorizzazione  a  gestire  il  servizio  nel caso la proprieta'
degli  impianti,  delle  reti  e  delle  altre dotazioni patrimoniali
destinati  alla  produzione  dei  servizi  sia di un soggetto diverso
dagli  enti  locali.  In  ogni  caso  non  puo' essere autorizzata la
gestione di una sola parte del servizio.
    2.  Nel  caso  di  affidamento  di  una  pluralita' di servizi il
gestore  e'  comunque  obbligato  a  tenere contabilita' separate per
ciascuno  dei  servizi  erogati.  Detto  affidamento  non puo' essere
effettuato secondo le procedure di cui all'Art. 8-ter, comma 4.
    3.  L'agenzia  di  ambito  puo'  affidare ai soggetti gestori dei
servizi nonche' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni ai
sensi  della presente legge, la progettazione delle opere strumentali
alla  gestione  dei  servizi.  Detti soggetti sono tenuti al rispetto
della  normativa  emanata  in  attuazione delle direttive comunitarie
nonche'  della legislazione in materia di lavori pubblici, nei limiti
di ambito soggettivo della relativa applicabilita».