Art. 7. Inserimento del capo II-bis nella legge regionale n. 25 del 1999 1. Dopo l'Art. 8 e' aggiunto il capo seguente: «Capo II-bis Disposizioni generali sulle modalita' di gestione dei servizi Art. 8-bis. Gestione delle reti ed impianti 1. Per il servizio idrico integrato e per il servizio pubblico di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, cosi' come definito all'Art. 15, la gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati all'esercizio dei servizi non puo' essere disgiunta da quella di erogazione degli stessi. Art. 8-ter. Affidamento del servizio 1. All'affidamento delle attivita' di erogazione dei servizi si provvede con procedure ad evidenza pubblica di tipo concorsuale ispirate a criteri di pubblicita', trasparenza e concorrenzialita', a garanzia dell'imparzialita' e del buon andamento della pubblica amministrazione. L'agenzia verifica con le organizzazioni sindacali le orme di tutela dei diritti dei dipendenti previste dalla normativa vigente al fine della loro previsione nel bando di gara per l'applicazione delle disposizioni della legge 7 novembre 2000, n. 327 (valutazione dei costi del lavoro e della sicurezza nelle gare di appalto). 2. I gestori devono essere in possesso dei requisiti di comprovata idoneita' morale, tecnica, professionale e finanziaria, nonche' riconoscere il sistema contrattuale fondato sull'accordo interconfederale con la presidenza del Consiglio dei Ministri del 23 luglio 1993 e successivi eventuali aggiornamenti. 3. Nel caso di affidamento contestuale del servizio idrico integrato, del servizio di gestione dei rifiuti urbani e degli ulteriori servizi eventualmente conferiti ai sensi dell'Art. 5, la Regione adotta una direttiva con la quale individua i criteri di valutazione dell'offerta economicamente piu' vantaggiosa tenendo anche conto degli aspetti ambientali, a seguito di consultazione con le associazioni degli enti locali, delle loro imprese di servizio pubblico e con le organizzazioni economiche, sociali e sindacali maggiormente rappresentative nel territorio. 4. Per i servizi disciplinati dalla presente legge, ferma restando la necessita' di una gestione di tipo industriale rispondente a criteri di efficienza, efficacia ed economicita', e' consentito l'affidamento diretto da parte dell'Agenzia a societa' a prevalente capitale pubblico effettivamente controllate da comuni rientranti nell'ambito territoriale ottimale e che esercitano a favore dei medesimi la parte prevalente della propria attivita'. Resta ferma per dette societa' l'esclusione dalle gare per l'affidamento del servizio. L'esclusione si estende alle societa' controllate o collegate, alle loro controllanti, nonche' alle societa' controllate o collegate con queste ultime. Art. 8-quater. Disposizioni per i comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti 1. I comuni con popolazione inferiore a 5 mila abitanti che si avvalgono della facolta' di richiedere al gestore del servizio standard qualitativi particolari per la valorizzazione delle risorse locali rispetto a quelli determinati dall'agenzia sono tenuti a formalizzarne il contenuto prima dell'espletamento della procedura ad evidenza pubblica per la loro inclusione nel bando ovvero prima della stipulazione della convenzione. La convenzione tra l'agenzia e il gestore comprende anche gli standard qualitativi di servizio richiesti dai singoli comuni. Art. 8-quinquies. Criteri per la gestione dei servizi 1. Con direttiva della giunta regionale sono stabiliti i criteri e le modalita' per il rilascio da parte dell'agenzia dell'autorizzazione a gestire il servizio nel caso la proprieta' degli impianti, delle reti e delle altre dotazioni patrimoniali destinati alla produzione dei servizi sia di un soggetto diverso dagli enti locali. In ogni caso non puo' essere autorizzata la gestione di una sola parte del servizio. 2. Nel caso di affidamento di una pluralita' di servizi il gestore e' comunque obbligato a tenere contabilita' separate per ciascuno dei servizi erogati. Detto affidamento non puo' essere effettuato secondo le procedure di cui all'Art. 8-ter, comma 4. 3. L'agenzia di ambito puo' affidare ai soggetti gestori dei servizi nonche' delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni ai sensi della presente legge, la progettazione delle opere strumentali alla gestione dei servizi. Detti soggetti sono tenuti al rispetto della normativa emanata in attuazione delle direttive comunitarie nonche' della legislazione in materia di lavori pubblici, nei limiti di ambito soggettivo della relativa applicabilita».