Art. 14. Disposizioni transitorie 1. Con regolamenti regionali e' disciplinato l'esercizio delle funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4. 2. Sino all'entrata in vigore dei regolamenti attuativi di cui agli articoli 3 e 4, la Regione svolge le funzioni ivi previste. 3. I procedimenti amministrativi avviati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge sono conclusi dalla Regione. 4. Gli atti relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4, presentati alle autonomie locali competenti ai sensi dei medesimi articoli anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, si intendono validamente pervenuti e sono trasmessi agli uffici regionali competenti in via transitoria a esercitare le funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2. 5. Nelle more dell'approvazione del PER sono sospese le procedure autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti a biomasse. 6. Le disposizioni di cui all'art. 13 trovano applicazione anche nei confronti delle procedure autorizzatorie in corso alla data di entrata in vigore della presente legge.