Art. 14.
                      Disposizioni transitorie
    1.  Con  regolamenti  regionali e' disciplinato l'esercizio delle
funzioni amministrative di cui agli articoli 2, 3 e 4.
    2.  Sino  all'entrata  in vigore dei regolamenti attuativi di cui
agli articoli 3 e 4, la Regione svolge le funzioni ivi previste.
    3.    I   procedimenti   amministrativi   avviati   anteriormente
all'entrata  in  vigore  della  presente  legge  sono  conclusi dalla
Regione.
    4.  Gli  atti  relativi alle funzioni di cui agli articoli 3 e 4,
presentati  alle  autonomie  locali  competenti ai sensi dei medesimi
articoli  anteriormente alla data di entrata in vigore della presente
legge,  si  intendono  validamente  pervenuti  e  sono trasmessi agli
uffici  regionali  competenti  in  via  transitoria  a  esercitare le
funzioni medesime secondo quanto previsto al comma 2.
    5. Nelle more dell'approvazione del PER sono sospese le procedure
autorizzatorie per la costruzione di nuovi impianti a biomasse.
    6.  Le disposizioni di cui all'art. 13 trovano applicazione anche
nei  confronti  delle  procedure autorizzatorie in corso alla data di
entrata in vigore della presente legge.