Art. 16.
                          Norme finanziarie
    1. Per le finalita' previste dall'art. 6, comma 4, e' autorizzata
la  spesa  di  50.000  euro  per  l'anno  2002  a  carico dell'unita'
previsionale di base 3.3.7.1.69 dello stato di previsione della spesa
del  bilancio  pluriennale  per gli anni 2002-2004 e del bilancio per
l'anno  2002,  con riferimento al capitolo 891 (2.1.142.10.28) che si
istituisce  nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla
rubrica  n.  7 - Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche,
amministrative  -  con  la  denominazione «Spese per la redazione del
piano  energetico  regionale  (PER)»  e con lo stanziamento di 50.000
euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede nell'ambito della
medesima  unita'  previsionale  di  base,  mediante riduzione di pari
importo  dello  stanziamento  del  capitolo 886 del documento tecnico
precitato,   intendendosi  corrispondentemente  ridotta  la  relativa
autorizzazione di spesa.
    2.   Per   le  finalita'  previste  dall'art.  12,  comma  1,  e'
autorizzata  la  spesa  di  300.000  euro  per  l'anno  2002 a carico
dell'unita'   previsionale  di  base  3.3.7.2.72  «Finanziamenti  nel
settore  delle  fonti  rinnovabili e del risparmio energetico» che si
istituisce  nello  stato  di  previsione  della  spesa  del  bilancio
pluriennale  per  gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 -
alla  funzione-obiettivo n. 3 - programma 3.3 - spese d'investimento,
con   riferimento   al   capitolo   892  (2.1.232.3.10.28)  di  nuova
istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla
rubrica   n.  7  -  Servizio  n.  19,  denominato  «Servizio  per  la
programmazione  energetica», di nuova istituzione nella rubrica - con
la  denominazione «Finanziamento di progetti pilota nel settore delle
fonti   rinnovabili  e  del  risparmio  energetico,  con  particolare
riguardo a interventi promossi da comuni e loro consorzi, consorzi di
bonifica,  consorzi  di  sviluppo industriale, distretti industriali,
societa'  di servizi, consorzi fra imprese e associazioni di settore,
finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra» e con
lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si
provvede  a  carico  dell'unita'  previsionale di base 1.2.7.2.10 del
precitato  stato  di previsione della spesa, mediante riduzione dello
stanziamento  del  capitolo  877  del  documento  tecnico  precitato,
intendendosi  corrispondentemente  ridotta la relativa autorizzazione
di spesa.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale  della  Regione.  E'  fatto  obbligo  a  chiunque spetti di
osservarla e farla osservare come legge della Regione.
      Trieste, 19 novembre 2002
                                TONDO