Art. 16. Norme finanziarie 1. Per le finalita' previste dall'art. 6, comma 4, e' autorizzata la spesa di 50.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 3.3.7.1.69 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento al capitolo 891 (2.1.142.10.28) che si istituisce nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio per le questioni istituzionali, giuridiche, amministrative - con la denominazione «Spese per la redazione del piano energetico regionale (PER)» e con lo stanziamento di 50.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede nell'ambito della medesima unita' previsionale di base, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo 886 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. 2. Per le finalita' previste dall'art. 12, comma 1, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2002 a carico dell'unita' previsionale di base 3.3.7.2.72 «Finanziamenti nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico» che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002 - alla funzione-obiettivo n. 3 - programma 3.3 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 892 (2.1.232.3.10.28) di nuova istituzione nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi - alla rubrica n. 7 - Servizio n. 19, denominato «Servizio per la programmazione energetica», di nuova istituzione nella rubrica - con la denominazione «Finanziamento di progetti pilota nel settore delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico, con particolare riguardo a interventi promossi da comuni e loro consorzi, consorzi di bonifica, consorzi di sviluppo industriale, distretti industriali, societa' di servizi, consorzi fra imprese e associazioni di settore, finalizzati alla riduzione di emissioni di gas a effetto serra» e con lo stanziamento di 300.000 euro per l'anno 2002. Al relativo onere si provvede a carico dell'unita' previsionale di base 1.2.7.2.10 del precitato stato di previsione della spesa, mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 877 del documento tecnico precitato, intendendosi corrispondentemente ridotta la relativa autorizzazione di spesa. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione. Trieste, 19 novembre 2002 TONDO