Art. 7. Modalita' procedimentali per l'intesa tra Stato e Regione 1. Per la parte regionale l'intesa di cui al comma 3 dell'art. 2 del decreto legislativo n. 110/2002 e' espressa dal Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, assunta su proposta dell'assessore regionale alla programmazione. 2. La deliberazione di cui al comma 1 riporta le risultanze dell'istruttoria svolta dall'ufficio di piano, che consulta e raccoglie i pareri delle direzioni regionali e degli altri soggetti, pubblici e privati, di volta in volta interessati.