Art. 7.
      Modalita' procedimentali per l'intesa tra Stato e Regione
    1.  Per la parte regionale l'intesa di cui al comma 3 dell'art. 2
del  decreto legislativo n. 110/2002 e' espressa dal Presidente della
Regione,  previa  deliberazione  della  giunta  regionale, assunta su
proposta dell'assessore regionale alla programmazione.
    2.  La  deliberazione  di  cui  al  comma 1 riporta le risultanze
dell'istruttoria   svolta  dall'ufficio  di  piano,  che  consulta  e
raccoglie  i pareri delle direzioni regionali e degli altri soggetti,
pubblici e privati, di volta in volta interessati.