Art. 9.
          Azioni regionali a favore del sistema produttivo
    1.  Per  contribuire  alla  riduzione  dei  costi dell'energia la
Regione  favorisce  la  stipulazione di accordi con gli operatori del
settore,  italiani  e  stranieri,  per  fornire, con condizioni eque,
anche  con  importazioni  dall'estero,  energia al sistema produttivo
regionale.
    2.  La  Regione  promuove  la  stipulazione di accordi con l'ente
competente e con i proprietari della rete o di tratti di rete al fine
di realizzare, razionalizzare e ampliare la capacita' di trasmissione
degli elettrodotti, anche transfrontalieri.
    3. Le opere e le infrastrutture connesse alla realizzazione degli
interventi  di  cui  al comma 2 sono soggette ad autorizzazione unica
rilasciata  nel  rispetto  dei  principi  di semplificazione e con le
modalita'  di  cui alle disposizioni statali e regionali previste per
l'istituto della conferenza di servizi.
    4.  L'autorizzazione  unica  di  cui  al  comma 3 ha efficacia di
dichiarazione   di  pubblica  utilita'  e  di  pubblico  interesse  e
sostituisce  autorizzazioni,  concessioni  o atti di assenso comunque
denominati, previsti dalla normativa vigente.
    5. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, la
Regione  ovvero  la  provincia,  per  quanto  di  competenza, ove sia
necessario  procedere  alla  selezione  tra piu' soggetti interessati
alla  medesima  capacita'  d'interconnessione,  adottano  i  seguenti
criteri di priorita':
      a) interconnessione a una rete di trasmissione estera;
      b) destinazione  dell'energia  importata  a  imprese con unita'
produttive in Regione;
      c) grado  di  efficienza  e  di  continuita'  nell'utilizzo  di
energia da parte dell'impresa richiedente.
    6.   La   Regione  puo'  stipulare  accordi  con  le  imprese  di
distribuzione   per   il  conseguimento  di  obiettivi  di  risparmio
energetico e di efficienza energetica negli usi finali.
    7.  La  Regione  promuove la concessione, anche a integrazione di
assegnazioni  comunitarie o statali, di contributi o cofinanziamenti,
a  favore  di imprese ed enti economici aventi sede nella Regione per
la  realizzazione di impianti di produzione da fonti rinnovabili o di
cogenerazione collocati nel territorio regionale.