Regolamento per la ripartizione dei contributi previsti dall'Art. 20 della legge regionale 25 settembre 1996, n 41 ai soggetti gestori dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'Art. 6 comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima legge. Art. 1. O g g e t t o 1. Il presente Regolamento disciplina i criteri di ripartizione dei contributi previsti dall'Art. 20, comma 1 della legge regionale 25 settembre 1996, n. 41 per sostenere gli oneri relativi alla realizzazione dei servizi diurni, residenziali e di inserimento lavorativo di cui all'Art. 6, comma 1, lettere e), f) g) ed h) e comma 7 della medesima legge. Art. 2. Destinatari degli interventi 1. Destinatari dei contributi di cui all'Art. 1 sono gli enti gestori degli interventi e dei servizi di cui all'Art. 6, comma 1, lettere e), f,) g), h) e comma 7 della legge regionale n. 41/1996, individuati ai sensi di quanto disposto dal comma 2, lettera b) dell'articolo stesso e dall'Art. 2, comma 2 della legge regionale 27ottobre 1994, n. 17. Art. 3. Criteri e modalita' di riparto 1. Le risorse disponibili sono ripartite secondo le seguenti modalita': a) una quota pari all`8% delle risorse e' assegnata in base alla popolazione residente in ogni singolo comune; b) una quota pari al 2% delle risorse e' assegnata in base all'estensione territoriale dei singoli comuni; c) una quota pari al 5% delle risorse e' assegnata in base al numero degli utenti continuativi nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo dei servizi di inserimento lavorativo di cui alla legge regionale n. 17/1994 richiamati dall'Art. 6, comma 7 della legge regionale n. 41/1996; d) una quota non superiore all'85% delle risorse e' assegnata in base al numero degli utenti continuativi dei centri socio-riabilitativi ed educativi diurni e dei servizi residenziali di cui all'Art. 6, comma 1, lettere e) f), g) e h) nell'anno precedente a quello cui si riferisce il contributo, tenuto conto dei costi riconosciuti in base a quanto indicato nell'allegato al presente Regolamento; e) una quota non superiore al 5% delle risorse e' assegnata in base al numero degli utenti che si prevede di inserire in servizi previsti all'Art. 6, comma 1. lettere e), f), g) e h) di nuova istituzione sino ad un massimo dell'80% dei costi riconosciuti di cui alla lettera d) e tenuto conto dei mesi di attivazione dei servizi stessi. 2. I costi di cui al comma 1, lettera d) sono maggiorati annualmente in base al tasso d'inflazione programmata con decreto del Presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale. Art. 4. Modalita' di presentazione delle domande 1. Le domande per accedere ai contributi di cui all'Art. 1, redatte secondo quanto di posto dall'Art. 20, comma 5 della legge regionale n. 41/1996, devono essere presentate alla direzione regionale della sanita' e delle politiche sociali entro il 31 dicembre di ogni anno. Art. 5. Rendicontazione 1. La rendicontazione deve essere effettuata ai sensi di quanto disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000 e nei termini stabiliti nel decreto di concessione. Art. 6. Norma transitoria 1. Il presente Regolamento si applica anche per la ripartizione dei contributi per l'anno 2002. 2. Per l'anno 2002 al fine di assicurare il mantenimento dei servizi, ai beneficiari di cui all'Art. 2 sono comunque garantiti, compatibilmente con le risorse di bilancio disponibili, gli importi assegnati nell'anno 2001. Art. 7. Entra in vigore 1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. Visto, il presidente: Tondo (Omissis)