Regolamento  per la ripartizione dei contributi previsti dall'Art. 20
della legge regionale 25 settembre 1996, n 41 ai soggetti gestori dei
servizi  diurni,  residenziali  e  di  inserimento  lavorativo di cui
all'Art. 6 comma 1, lettere e), f), g) ed h) e comma 7 della medesima
legge.
                               Art. 1.
                            O g g e t t o
    1.  Il  presente Regolamento disciplina i criteri di ripartizione
dei  contributi  previsti dall'Art. 20, comma 1 della legge regionale
25 settembre  1996,  n.  41  per  sostenere  gli  oneri relativi alla
realizzazione  dei  servizi  diurni,  residenziali  e  di inserimento
lavorativo  di  cui  all'Art.  6,  comma 1, lettere e), f) g) ed h) e
comma 7 della medesima legge.
                               Art. 2.
                    Destinatari degli interventi
    1.  Destinatari  dei  contributi  di cui all'Art. 1 sono gli enti
gestori  degli  interventi  e dei servizi di cui all'Art. 6, comma 1,
lettere  e),  f,)  g), h) e comma 7 della legge regionale n. 41/1996,
individuati  ai  sensi  di  quanto  disposto  dal comma 2, lettera b)
dell'articolo  stesso  e  dall'Art.  2, comma 2 della legge regionale
27ottobre 1994, n. 17.
                               Art. 3.
                   Criteri e modalita' di riparto
    1.  Le  risorse  disponibili  sono  ripartite secondo le seguenti
modalita':
      a) una  quota  pari  all`8%  delle risorse e' assegnata in base
alla popolazione residente in ogni singolo comune;
      b) una  quota  pari  al  2%  delle risorse e' assegnata in base
all'estensione territoriale dei singoli comuni;
      c) una  quota  pari al 5% delle risorse e' assegnata in base al
numero degli utenti continuativi nell'anno precedente a quello cui si
riferisce  il contributo dei servizi di inserimento lavorativo di cui
alla legge regionale n. 17/1994 richiamati dall'Art. 6, comma 7 della
legge regionale n. 41/1996;
      d) una  quota  non superiore all'85% delle risorse e' assegnata
in   base   al   numero   degli   utenti   continuativi   dei  centri
socio-riabilitativi ed educativi diurni e dei servizi residenziali di
cui  all'Art. 6, comma 1, lettere e) f), g) e h) nell'anno precedente
a  quello  cui  si  riferisce  il  contributo, tenuto conto dei costi
riconosciuti  in  base  a  quanto  indicato nell'allegato al presente
Regolamento;
      e) una  quota non superiore al 5% delle risorse e' assegnata in
base  al  numero  degli  utenti che si prevede di inserire in servizi
previsti  all'Art.  6,  comma  1.  lettere  e),  f), g) e h) di nuova
istituzione sino ad un massimo dell'80% dei costi riconosciuti di cui
alla  lettera  d)  e tenuto conto dei mesi di attivazione dei servizi
stessi.
    2.  I  costi  di  cui  al  comma  1,  lettera  d) sono maggiorati
annualmente in base al tasso d'inflazione programmata con decreto del
Presidente   della   Regione,   previa   deliberazione  della  giunta
regionale.
                               Art. 4.
              Modalita' di presentazione delle domande
    1.  Le  domande  per  accedere  ai  contributi di cui all'Art. 1,
redatte  secondo  quanto  di  posto dall'Art. 20, comma 5 della legge
regionale   n.  41/1996,  devono  essere  presentate  alla  direzione
regionale   della   sanita'   e  delle  politiche  sociali  entro  il
31 dicembre di ogni anno.
                               Art. 5.
                           Rendicontazione
    1.  La  rendicontazione deve essere effettuata ai sensi di quanto
disposto dagli articoli 41 e 42 della legge regionale n. 7/2000 e nei
termini stabiliti nel decreto di concessione.
                               Art. 6.
                          Norma transitoria
    1.  Il  presente Regolamento si applica anche per la ripartizione
dei contributi per l'anno 2002.
    2.  Per  l'anno  2002  al  fine di assicurare il mantenimento dei
servizi,  ai  beneficiari  di cui all'Art. 2 sono comunque garantiti,
compatibilmente  con  le risorse di bilancio disponibili, gli importi
assegnati nell'anno 2001.
                               Art. 7.
                           Entra in vigore
    1.  Il  presente  Regolamento entra in vigore il giorno della sua
pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione.
                     Visto, il presidente: Tondo
    (Omissis)