Art. 10. Procedure semplificate di approvazione delle varianti al P.R.G.C. 1. Al fine di favorire una maggiore autonomia e la semplificazione delle procedure, per i comuni inclusi nei comprensori montani, dotati di piano regolatore generale comunale (PRGC) aventi i contenuti e gli elementi disciplinati dall'art. 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 (Norme regionali in materia di pianificazione territoriale ed urbanistica), e successive modificazioni ed integrazioni, le procedure di cui all'art. 32-bis della legge regionale n. 52/1991 sono estese a tutte le varianti ai PRGC, a condizione che le varianti medesime non modifichino le seguenti previsioni: a) parchi, riserve naturali regionali e aree di rilevante interesse ambientale, di cui alla legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), e successive modificazioni ed integrazioni, perimetri degli ambiti di tutela ambientale del piano urbanistico regionale generale, nonche' dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale; b) servizi e attrezzature collettive, riducendone la dotazione complessiva; c) perimetri delle zone omogenee A e B; d) quantita' della superficie relativa alle zone omogenee Dl e Hc; e) perimetro di massima espansione delle zone urbanizzate e da urbanizzare, come indicate nella rappresentazione schematica di cui all'art. 30, comma 5, lettera a), n. 2), della legge regionale n. 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni. 2. Sono comunque fatte salve eventuali maggiori previsioni contenute nella relazione di flessibilita' di cui all'art. 30, comma 5, lettera b), n. 1-bis), della legge regionale n. 52/1991, e successive modificazioni ed integrazioni. 3. I commi 1 e 2 non trovano applicazione nei comuni di rilevanza regionale e sovracomunale individuati ai sensi dell'art. 128 della legge regionale n. 52/1991.