Art. 11.
                            S t a t u t o
    1.  Lo  statuto  dei  comprensori  montani  stabilisce  le  norme
fondamentali   dell'organizzazione,  le  modalita'  di  nomina  e  le
attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e
dei   servizi  e  ne  determina  la  sede,  prevedendo  eventualmente
l'istituzione di uffici decentrati.
    2.  Lo statuto e' approvato dal consiglio dei comprensori montani
con  il  voto  favorevole  dei due terzi dei componenti del consiglio
stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e'
ripetuta  in  successive  sedute  da tenersi entro trenta giorni e lo
statuto  e'  approvato  se  ottiene per due volte consecutive il voto
favorevole  della  maggioranza assoluta dei componenti del consiglio.
Le  disposizioni  di  cui  al  presente comma si applicano anche alle
modificazioni o integrazioni dello statuto.
    3.  Lo  statuto  e'  pubblicato  nel  Bollettino  ufficiale della
Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.