Art. 11. S t a t u t o 1. Lo statuto dei comprensori montani stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione, le modalita' di nomina e le attribuzioni degli organi, i principi dell'ordinamento degli uffici e dei servizi e ne determina la sede, prevedendo eventualmente l'istituzione di uffici decentrati. 2. Lo statuto e' approvato dal consiglio dei comprensori montani con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del consiglio stesso. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione e' ripetuta in successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo statuto e' approvato se ottiene per due volte consecutive il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti del consiglio. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano anche alle modificazioni o integrazioni dello statuto. 3. Lo statuto e' pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione.