Art. 15.
                             Presidente
    1.  Il  presidente  dei  comprensori  montani rappresenta l'ente,
convoca   e  presiede  il  consiglio  e  la  giunta,  sovrintende  al
funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti.
    2. Il presidente e' nominato dal consiglio tra i suoi componenti.
    3.  Il  presidente  adotta tutti gli atti che non siano riservati
dalla  legge o dallo statuto al consiglio, alla giunta o ai dirigenti
dell'ente.
    4.  Sulla  base  degli  indirizzi  stabiliti  dal  consiglio,  il
presidente  provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei
rappresentanti del comprensorio presso enti, aziende ed istituzioni.
    5.   Il   presidente  esercita  altresi'  le  ulteriori  funzioni
attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
    6.  Il  presidente  nomina,  tra  i  componenti  della giunta, il
vicepresidente  che  lo  sostituisce  in  caso  di assenza, vacanza o
impedimento.