Art. 15. Presidente 1. Il presidente dei comprensori montani rappresenta l'ente, convoca e presiede il consiglio e la giunta, sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi e all'esecuzione degli atti. 2. Il presidente e' nominato dal consiglio tra i suoi componenti. 3. Il presidente adotta tutti gli atti che non siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio, alla giunta o ai dirigenti dell'ente. 4. Sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio, il presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del comprensorio presso enti, aziende ed istituzioni. 5. Il presidente esercita altresi' le ulteriori funzioni attribuitegli dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. 6. Il presidente nomina, tra i componenti della giunta, il vicepresidente che lo sostituisce in caso di assenza, vacanza o impedimento.