Art. 16.
             Organizzazione degli uffici e del personale
    1.  I  comprensori  montani disciplinano con apposito regolamento
l'organizzazione  degli  uffici  e dei servizi, la dotazione organica
del  personale,  i  requisiti  di accesso, le modalita' di assunzione
agli impieghi e le modalita' concorsuali.
    2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato dalla giunta.
    3.  I  comprensori  montani,  nell'ambito della propria autonomia
statutaria  e  regolamentare possono dotarsi di un direttore generale
che   puo'  anche  essere  incaricato  di  svolgere  le  funzioni  di
segretario dell'ente.
    4.  Spetta  ai  dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la
direzione  degli  uffici,  in conformita' al principio di separazione
tra   i   compiti   di  direzione  politica  e  quelli  di  direzione
amministrativa.