Art. 16. Organizzazione degli uffici e del personale 1. I comprensori montani disciplinano con apposito regolamento l'organizzazione degli uffici e dei servizi, la dotazione organica del personale, i requisiti di accesso, le modalita' di assunzione agli impieghi e le modalita' concorsuali. 2. Il regolamento di cui al comma 1 e' adottato dalla giunta. 3. I comprensori montani, nell'ambito della propria autonomia statutaria e regolamentare possono dotarsi di un direttore generale che puo' anche essere incaricato di svolgere le funzioni di segretario dell'ente. 4. Spetta ai dirigenti, ovvero ai responsabili dei servizi, la direzione degli uffici, in conformita' al principio di separazione tra i compiti di direzione politica e quelli di direzione amministrativa.