Art. 19.
               Programmazione per lo sviluppo montano
    1.   La   Regione,   sulla  base  delle  proposte  formulate  dai
comprensori montani e dalle province di Gorizia e di Trieste, approva
il  piano regionale di sviluppo montano, di seguito denominato «piano
regionale», con sviluppo triennale ed aggiornamento annuale.
    2. Il piano regionale definisce gli obiettivi, gli indirizzi e il
quadro delle risorse finanziarie stanziate dalla Regione, dallo Stato
e  dall'Unione  europea  per  la  realizzazione  delle  iniziative di
competenza  dei  comprensori montani e delle province di Gorizia e di
Trieste.
    3. Il piano regionale di cui ai commi 1 e 2 indica, altresi', gli
indirizzi  e  le azioni conseguenti all'attuazione di quanto disposto
dal  regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999,
relativo  al sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo
agricolo  di  orientamento  e  di  garanzia (FEAOG) e che modifica ed
abroga   taluni  regolamenti,  con  riguardo,  in  particolare,  alle
premesse ivi contenute ed alle azioni di cui ai capi V, VI, VIII e IX
del titolo II del regolamento medesimo.
    4.  I  comprensori  montani e le province di Gorizia e di Trieste
adottano  un  programma  triennale, il quale, in conformita' al piano
regionale,   definisce   le  priorita'  e  individua  le  opere,  gli
interventi  e  gli  strumenti idonei a perseguire gli obiettivi dello
sviluppo socio-economico montano.
    5.  Il  programma  triennale  costituisce elemento di riferimento
nella   predisposizione  degli  obiettivi  e  delle  strategie  degli
strumenti  urbanistici  generali comunali. Ad esso devono adeguarsi i
piani   degli   enti  locali  operanti  nel  territorio  dei  singoli
comprensori  montani  e  delle province di Gorizia e di Trieste. Tale
disposizione  si  applica  anche  ai piani gia' adottati o in fase di
attuazione. Sono escluse le opere in fase di esecuzione. Il programma
triennale  costituisce  altresi'  riferimento per i piani comunali di
settore,  previsti dall'art. 34 della legge regionale n. 52/1991, per
l'attuazione dei progetti di opere pubbliche.
    6.  Il  programma  triennale  e'  aggiornato  annualmente  ed  e'
adottato dal consiglio contestualmente al bilancio di previsione e ai
documenti  di  programmazione  finanziaria. Il programma triennale e'
approvato dalla giunta regionale.
    7.  I  comprensori  montani e le province di Gorizia e di Trieste
redigono  annualmente  il  rapporto  di  attuazione del programma che
viene trasmesso alla Regione unitamente alle proposte di cui al comma
2.  Il  rapporto  costituisce  la  rendicontazione  dei finanziamenti
erogati a valere sul piano regionale, per quanto attiene alle risorse
regionali.
    8.  La  presentazione  del  rapporto  annuale  di  attuazione del
programma  costituisce  condizione per l'erogazione in via anticipata
di  una  quota non superiore al 20 per cento dell'assegnazione di cui
all'art. 20, comma 3, lettera a).
    9. Le modalita' e i termini di approvazione da parte della giunta
regionale  del  piano regionale e del programma triennale, nonche' le
modalita'  di  finanziamento e i contenuti del rapporto annuale, sono
definiti  con deliberazione della giunta medesima. Il piano regionale
e  il  programma  triennale  sono pubblicati nel Bollettino ufficiale
della Regione e sono efficaci dalla data di pubblicazione.
    10. Le province di Gorizia e di Trieste, in riferimento alle zone
omogenee  di  propria  competenza  ai sensi dell'art. 6, applicano il
presente articolo secondo i rispettivi ordinamenti.