Art. 2.
   Classificazione del territorio montano e zone montane omogenee
    1. Il territorio montano e' costituito dai territori classificati
tali  alla  data  di  entrata  in  vigore  della presente legge ed e'
suddiviso  in  zone  montane  omogenee,  secondo  criteri  di  unita'
territoriale economica e sociale.
    2.  La  vigente delimitazione del territorio montano e' integrata
con  l'inclusione  in esso dei territori dei comuni delle province di
Pordenone   e   Udine   riconosciuti   parzialmente   montani  aventi
popolazione inferiore a 3.000 abitanti.
    3.  Sono  altresi'  classificati  montani  i territori delle aree
industriali  e  delle  aree degli insediamenti produttivi, confinanti
con  le  nuove  delimitazioni  comprensoriali, se gestiti da consorzi
industriali partecipati con presenza maggioritaria numerica di comuni
montani  o  parzialmente  montani,  purche'  la  nuova perimetrazione
contenga entro il limite di 1.000 le persone residenti sul territorio
interessato all'inclusione.
    4.   La   ricognizione   del  territorio  risultante  montano  in
applicazione  dei  commi  1,  2  e  3  e'  effettuata con decreto del
Presidente  della  Regione,  su  conforme  deliberazione  proposta di
concerto   dall'assessore   regionale   competente   in   materia  di
ordinamento   delle   autonomie  locali  e  dall'assessore  regionale
competente in materia di sviluppo della montagna.
    5.  In  applicazione  dei  criteri  di  cui  ai  commi  1  e 2 il
territorio  montano  e'  ripartito nelle zone montane omogenee di cui
all'allegato  A,  costituite  dai  territori  dei  comuni interamente
montani  e  dei comuni parzialmente montani, limitatamente alla parte
montana.
    6.  L'eventuale  non  inclusione  di territori montani nelle zone
montane  omogenee  di  cui  al  comma  5 non priva tali territori dei
benefici  e  degli  interventi  speciali  per  la  montagna stabiliti
dall'Unione  europea o dalle leggi dello Stato e della Regione, sulla
base di quanto stabilito dall'art. 21.
    7.  L'allegato  A  e' modificato con decreto del Presidente della
Regione,  previa  deliberazione  della  giunta  regionale,  sentiti i
comuni  interessati.  Il  decreto  del  Presidente  della  Regione e'
pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione.