Art. 20.
               Fondo regionale per lo sviluppo montano
    1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale
e  del  bilancio annuale di previsione e' iscritto il fondo regionale
per  lo  sviluppo  montano, quale aggregazione finanziaria di risorse
destinate    al    finanziamento    del    programma    regionale   e
all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2.
    2.  Per le finalita' del fondo sono impiegate quote delle risorse
assegnate  alla  Regione dallo Stato a valere sul fondo nazionale per
la  montagna  di  cui  all'art.  2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97
(Nuove  disposizioni  per  le  zone montane), in conformita' a quanto
disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale.
    3.   Le   risorse   del   fondo  utilizzabili  senza  vincoli  di
destinazione  di  spesa  vengono  annualmente  assegnate dalla giunta
regionale  ai  comprensori  montani  e  alle province di Gorizia e di
Trieste:
      a) per  meta'  dell'importo  in  proporzione  alla  popolazione
residente,  alla  superficie  e al numero dei comuni e centri abitati
compresi  nella  zona C di svantaggio socio-economico di cui all'art.
21;
      b) per  meta' in relazione ai contenuti del piano regionale con
riferimento  a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio
socio-economico.
    4.  Il  fondo  regionale  per  lo  sviluppo socio-economico della
montagna di cui all'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10
(Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni,
e'  soppresso  a  decorrere dal 1° gennaio 2003. Conseguentemente, in
seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori
bilancio  entro il 31 marzo 2003, le disponibilita' residue del fondo
sono riversate all'amministrazione regionale.
    5.  In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico
del  soppresso  fondo  di  cui al comma 4, con decreto dell'assessore
alle   finanze,  previa  deliberazione  della  giunta  regionale,  si
provvede    a   destinare   le   disponibilita'   residue   riversate
all'amministrazione   regionale  istituendo,  ove  occorra,  apposite
unita' previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto
conto  altresi'  delle  specifiche autorizzazioni di spesa disposte a
valere sul fondo soppresso.
    6. I commi da 1 a 10 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1997
sono  abrogati  a  decorrere  dal 1° gennaio 2003. Essi continuano ad
applicarsi,  unitamente  alle  relative disposizioni regolamentari, a
tutti   gli   interventi   previsti   nell'ambito  dei  documenti  di
programmazione annuali per l'impiego delle risorse del fondo adottati
dalla giunta regionale fino al 31 dicembre 2002.