Art. 20. Fondo regionale per lo sviluppo montano 1. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale e del bilancio annuale di previsione e' iscritto il fondo regionale per lo sviluppo montano, quale aggregazione finanziaria di risorse destinate al finanziamento del programma regionale e all'utilizzazione delle risorse di cui al comma 2. 2. Per le finalita' del fondo sono impiegate quote delle risorse assegnate alla Regione dallo Stato a valere sul fondo nazionale per la montagna di cui all'art. 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97 (Nuove disposizioni per le zone montane), in conformita' a quanto disposto annualmente dalla legge finanziaria regionale. 3. Le risorse del fondo utilizzabili senza vincoli di destinazione di spesa vengono annualmente assegnate dalla giunta regionale ai comprensori montani e alle province di Gorizia e di Trieste: a) per meta' dell'importo in proporzione alla popolazione residente, alla superficie e al numero dei comuni e centri abitati compresi nella zona C di svantaggio socio-economico di cui all'art. 21; b) per meta' in relazione ai contenuti del piano regionale con riferimento a tutte e tre le zone classificate secondo lo svantaggio socio-economico. 4. Il fondo regionale per lo sviluppo socio-economico della montagna di cui all'art. 4 della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 (Legge finanziaria 1997), e successive modificazioni ed integrazioni, e' soppresso a decorrere dal 1° gennaio 2003. Conseguentemente, in seguito alla presentazione della rendicontazione della gestione fuori bilancio entro il 31 marzo 2003, le disponibilita' residue del fondo sono riversate all'amministrazione regionale. 5. In relazione agli impegni e ai procedimenti pendenti a carico del soppresso fondo di cui al comma 4, con decreto dell'assessore alle finanze, previa deliberazione della giunta regionale, si provvede a destinare le disponibilita' residue riversate all'amministrazione regionale istituendo, ove occorra, apposite unita' previsionali di base e capitoli del bilancio regionale, tenuto conto altresi' delle specifiche autorizzazioni di spesa disposte a valere sul fondo soppresso. 6. I commi da 1 a 10 dell'art. 4 della legge regionale n. 10/1997 sono abrogati a decorrere dal 1° gennaio 2003. Essi continuano ad applicarsi, unitamente alle relative disposizioni regolamentari, a tutti gli interventi previsti nell'ambito dei documenti di programmazione annuali per l'impiego delle risorse del fondo adottati dalla giunta regionale fino al 31 dicembre 2002.