Art. 22.
   Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna
    1.  I  comprensori montani esercitano funzioni amministrative per
l'attuazione  di  iniziative  mirate  alla  riduzione  dei  costi dei
combustibili  utilizzati  per il riscaldamento domestico in montagna.
Per  tali  finalita' i comprensori e le province concedono contributi
ai  nuclei  familiari residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe
comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone:
      a) comuni  ricadenti  nella  zona climatica F di cui al decreto
del  Presidente  della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento
recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la
manutenzione  degli  impianti  termici  degli  edifici  ai  fini  del
contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma
4,  della  legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni ed
integrazioni;
      b) porzioni  edificate  del  territorio  comunale  che  abbiano
conseguito  l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure
di  cui  all'art.  2,  comma  4,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica n. 412/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.