Art. 22. Attribuzioni in materia di riscaldamento domestico in montagna 1. I comprensori montani esercitano funzioni amministrative per l'attuazione di iniziative mirate alla riduzione dei costi dei combustibili utilizzati per il riscaldamento domestico in montagna. Per tali finalita' i comprensori e le province concedono contributi ai nuclei familiari residenti, domiciliati ed iscritti all'anagrafe comunale della popolazione residente (APR) nelle seguenti zone: a) comuni ricadenti nella zona climatica F di cui al decreto del Presidente della Repubblica 26 agosto 1993, n. 412 (Regolamento recante norme per la progettazione, l'installazione, l'esercizio e la manutenzione degli impianti termici degli edifici ai fini del contenimento dei consumi di energia, in attuazione dell'art. 4, comma 4, della legge 9 gennaio 1991, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni; b) porzioni edificate del territorio comunale che abbiano conseguito l'appartenenza alla zona climatica F secondo le procedure di cui all'art. 2, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 412/1993, e successive modificazioni ed integrazioni.