Art. 23. Attribuzioni in materia di commercio 1. I comprensori montani esercitano funzioni amministrative per la concessione di aiuti alle imprese commerciali, ivi compresi i pubblici esercizi e i soggetti che gestiscono l'attivita' di distribuzione dei carburanti in montagna, finalizzati alla riduzione dei maggiori costi dovuti allo svantaggio localizzativo, nei limiti del regime di aiuto de minimis definito dalle norme comunitarie. 2. Per le finalita' di cui al comma 1, sono concessi contributi alle imprese commerciali ubicate nei centri abitati con popolazione non superiore a 3.000 abitanti. I contributi sono concessi prioritariamente ai centri abitati posti nelle zone B e C individuate dalla giunta regionale ai sensi dell'art. 21 della presente legge. 3. Per le finalita' di cui al comma 1 sono concessi, inoltre, nell'ambito dei territori dei comuni montani, ricompresi nelle zone B e C di cui al comma 2, contributi ai titolari delle autorizzazioni di cui all'art. 2, comma 1, della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8; (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative), per interventi di installazione di nuovi impianti di distribuzione carburanti, qualora non esistenti, ovvero per interventi di ristrutturazione e ammodernamento dell'unico impianto, ove esistente.