Art. 26. Modalita' dell'esercizio associato delle funzioni comunali 1. Nel territorio del comprensorio montano, secondo le modalita' di cui all'art. 10 della legge regionale 15 maggio 2001, n. 15 (Disposizioni generali in materia di riordino della Regione e conferimento di funzioni e compiti alle autonomie locali), e sentito il consiglio del comprensorio montano interessato, sono individuati uno o piu' ambiti territoriali ottimali di esercizio associato di funzioni sulla base di parametri di congruita' e adeguatezza sotto il profilo demografico, ambientale e socio-economico. 2. I comprensori montani organizzano l'esercizio delle proprie funzioni tenendo conto della definizione degli ambiti territoriali ottimali di cui al comma 1. 3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la giunta regionale approva i criteri per l'individuazione delle funzioni da esercitarsi in forma associata da parte dei comuni facenti parte dei comprensori montani, individuando le soglie e i parametri, anche temporali, riferiti alle singole funzioni, che costituiscono presupposto per l'esercizio in forma associata delle funzioni stesse, con le modalita' di cui al comma 4. 4. Entro sei mesi dalla deliberazione della giunta regionale di cui al comma 3, i comuni stipulano le convenzioni per l'esercizio in forma associata delle singole funzioni comunali che non raggiungono le soglie e i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale. 5. Trascorso inutilmente il termine di cui al comma 4, i fondi assegnati a ciascun comune ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto legislativo n. 9/1997, nonche' in attuazione dell'art. 54 dello statuto speciale d'autonomia e per le finalita' della legge regionale n. 10/1988, e delle successive leggi regionali in materia di devoluzione di funzioni agli enti locali, sono decurtati nella misura del 3 per cento. La decurtazione sara' effettuata a partire dall'anno successivo a quello della scadenza del termine fissato per l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 3. 6. I comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, fanno parte di unioni non sono soggetti alle penalizzazioni di cui al comma 5, a condizione che rispettino le soglie e i parametri di cui al comma 3. Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, i comuni possono adeguare le competenze di cui sopra alle soglie e ai parametri di cui al comma 3.