Art. 26.
     Modalita' dell'esercizio associato delle funzioni comunali
    1.  Nel territorio del comprensorio montano, secondo le modalita'
di  cui  all'art.  10  della  legge  regionale  15 maggio 2001, n. 15
(Disposizioni  generali  in  materia  di  riordino  della  Regione  e
conferimento  di funzioni e compiti alle autonomie locali), e sentito
il  consiglio  del comprensorio montano interessato, sono individuati
uno  o  piu'  ambiti  territoriali ottimali di esercizio associato di
funzioni sulla base di parametri di congruita' e adeguatezza sotto il
profilo demografico, ambientale e socio-economico.
    2.  I  comprensori  montani organizzano l'esercizio delle proprie
funzioni  tenendo  conto  della definizione degli ambiti territoriali
ottimali di cui al comma 1.
    3. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, la
giunta   regionale  approva  i  criteri  per  l'individuazione  delle
funzioni  da  esercitarsi  in  forma  associata  da  parte dei comuni
facenti  parte  dei  comprensori  montani, individuando le soglie e i
parametri,  anche  temporali,  riferiti  alle  singole  funzioni, che
costituiscono  presupposto  per  l'esercizio in forma associata delle
funzioni stesse, con le modalita' di cui al comma 4.
    4.  Entro  sei mesi dalla deliberazione della giunta regionale di
cui  al comma 3, i comuni stipulano le convenzioni per l'esercizio in
forma  associata  delle singole funzioni comunali che non raggiungono
le  soglie e i parametri minimi individuati per la gestione a livello
comunale.
    5.  Trascorso  inutilmente  il termine di cui al comma 4, i fondi
assegnati a ciascun comune ai sensi dell'art. 9, comma 2, del decreto
legislativo  n.  9/1997,  nonche'  in  attuazione  dell'art. 54 dello
statuto speciale d'autonomia e per le finalita' della legge regionale
n.  10/1988,  e  delle  successive  leggi  regionali  in  materia  di
devoluzione di funzioni agli enti locali, sono decurtati nella misura
del 3 per cento. La decurtazione sara' effettuata a partire dall'anno
successivo   a   quello   della  scadenza  del  termine  fissato  per
l'esercizio associato delle funzioni di cui al comma 3.
    6.  I  comuni  che, alla data di entrata in vigore della presente
legge, fanno parte di unioni non sono soggetti alle penalizzazioni di
cui  al  comma 5, a condizione che rispettino le soglie e i parametri
di  cui  al  comma  3.  Entro  sei  mesi dall'entrata in vigore della
presente  legge, i comuni possono adeguare le competenze di cui sopra
alle soglie e ai parametri di cui al comma 3.