Art. 30. Successione alle Comunita' montane da parte dei comprensori montani 1. I comprensori montani, a partire dal 1° aprile 2003, esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 5. 2. Per lo svolgimento delle funzioni di cui al comma 1, ai comprensori montani e' trasferito il personale in servizio alla data del 31 marzo 2003 presso le comunita' montane comprese nel loro ambito territoriale. 3. I comprensori montani subentrano nel patrimonio e nei rapporti giuridici attivi e passivi delle soppresse comunita' montane comprese nel loro territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo 2003, gia' di competenza delle comunita' montane, sono conclusi dai comprensori montani.