Art. 30.
 Successione alle Comunita' montane da parte dei comprensori montani
    1.   I  comprensori  montani,  a  partire  dal  1°  aprile  2003,
esercitano le funzioni amministrative di cui all'art. 5.
    2.  Per  lo  svolgimento  delle  funzioni  di  cui al comma 1, ai
comprensori  montani e' trasferito il personale in servizio alla data
del  31  marzo  2003  presso  le  comunita' montane comprese nel loro
ambito territoriale.
    3. I comprensori montani subentrano nel patrimonio e nei rapporti
giuridici attivi e passivi delle soppresse comunita' montane comprese
nel  loro  territorio. I procedimenti in corso alla data del 31 marzo
2003,  gia'  di competenza delle comunita' montane, sono conclusi dai
comprensori montani.