Art. 33. Adempimenti contabili 1. Al fine di consentire la predisposizione del bilancio di previsione per l'anno 2003 da parte dei comprensori montani e delle province di Gorizia e di Trieste, i commissari straordinari delle comunita' montane adottano un preconsuntivo della gestione commissariale e della situazione provvisoria dei rapporti giuridici attivi e passivi e lo trasmettono ai presidenti dei comprensori montani, nominati ai sensi dell'art. 31, comma 4, alle province di Gorizia e di Trieste e alla Regione entro il 31 marzo 2003. 2. I comprensori montani e le province di Gorizia e di Trieste provvedono all'assestamento delle previsioni di bilancio ad avvenuta conclusione della fase liquidatoria delle soppresse comunita' montane, sulla base delle risultanze definitive dei relativi bilanci di liquidazione e della gestione commissariale presentati all'amministrazione regionale entro il 30 settembre 2003. 3. Le province di Gorizia e di Trieste tengono conto dei preconsuntivi di cui al comma 1 nei provvedimenti di variazione al bilancio di previsione pluriennale per gli anni 2003-2005 e del bilancio di previsione per l'anno 2003.