Art. 33.
                        Adempimenti contabili
    1.  Al  fine  di  consentire  la  predisposizione del bilancio di
previsione  per  l'anno 2003 da parte dei comprensori montani e delle
province  di  Gorizia  e  di Trieste, i commissari straordinari delle
comunita'   montane   adottano   un   preconsuntivo   della  gestione
commissariale  e  della situazione provvisoria dei rapporti giuridici
attivi  e  passivi  e  lo  trasmettono  ai presidenti dei comprensori
montani,  nominati  ai  sensi dell'art. 31, comma 4, alle province di
Gorizia e di Trieste e alla Regione entro il 31 marzo 2003.
    2.  I  comprensori  montani e le province di Gorizia e di Trieste
provvedono  all'assestamento delle previsioni di bilancio ad avvenuta
conclusione   della   fase  liquidatoria  delle  soppresse  comunita'
montane,  sulla base delle risultanze definitive dei relativi bilanci
di   liquidazione   e   della   gestione   commissariale   presentati
all'amministrazione regionale entro il 30 settembre 2003.
    3.  Le  province  di  Gorizia  e  di  Trieste  tengono  conto dei
preconsuntivi  di  cui  al comma 1 nei provvedimenti di variazione al
bilancio  di  previsione  pluriennale  per  gli  anni 2003-2005 e del
bilancio di previsione per l'anno 2003.