Art. 34.
                Liquidazione delle Comunita' montane
    1.  I  commissari  straordinari  di  ciascuna  comunita'  montana
nominati  ai  sensi  dell'art.  2 della legge regionale n. 18/2001, e
successive  modificazioni e integrazioni, dal 1° aprile 2003 assumono
la funzione di commissari liquidatori.
    2.  I  commissari  liquidatori provvedono alla liquidazione delle
comunita'  montane,  secondo  le  direttive  impartite dalla presente
legge e dalla giunta regionale.
    3. Essi inviano alla direzione regionale per le autonomie locali:
      a) entro  il  31  agosto  2003 lo stato di consistenza dei beni
mobili  e  immobili,  la  ricognizione  di tutti i rapporti giuridici
attivi e passivi al 31 marzo 2003;
      b) entro il 30 settembre 2003 il bilancio di liquidazione della
comunita'  montana  alla  data  del  31  marzo  2003  e della residua
gestione commissariale.
    4. La giunta regionale:
      a) detta le eventuali direttive per il trasferimento dei beni e
dei rapporti giuridici attivi e passivi;
      b) provvede  all'approvazione  dei  bilanci  di cui al comma 3,
lettera b).
    5.  Il  verbale  di consegna dei beni immobili costituisce titolo
per   l'intavolazione,  la  trascrizione  immobiliare  e  la  voltura
catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.