Art. 34. Liquidazione delle Comunita' montane 1. I commissari straordinari di ciascuna comunita' montana nominati ai sensi dell'art. 2 della legge regionale n. 18/2001, e successive modificazioni e integrazioni, dal 1° aprile 2003 assumono la funzione di commissari liquidatori. 2. I commissari liquidatori provvedono alla liquidazione delle comunita' montane, secondo le direttive impartite dalla presente legge e dalla giunta regionale. 3. Essi inviano alla direzione regionale per le autonomie locali: a) entro il 31 agosto 2003 lo stato di consistenza dei beni mobili e immobili, la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi al 31 marzo 2003; b) entro il 30 settembre 2003 il bilancio di liquidazione della comunita' montana alla data del 31 marzo 2003 e della residua gestione commissariale. 4. La giunta regionale: a) detta le eventuali direttive per il trasferimento dei beni e dei rapporti giuridici attivi e passivi; b) provvede all'approvazione dei bilanci di cui al comma 3, lettera b). 5. Il verbale di consegna dei beni immobili costituisce titolo per l'intavolazione, la trascrizione immobiliare e la voltura catastale dei diritti reali sui beni immobili trasferiti.