Art. 35.
                     Approvazione dello statuto
    1.  Lo  statuto  del  comprensorio  montano deve essere approvato
entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge.
    2.  Nello  statuto  vengono,  fra  l'altro,  fissati la sede e la
denominazione del comprensorio montano
    3. Fino all'entrata in vigore dello statuto di cui al comma 1, si
applicano  ai  comprensori montani, per tutto quanto non disciplinato
dalla  presente  legge  e  ove  compatibili, le disposizioni previste
nello statuto della comunita' montana nel cui territorio, compreso in
ogni  singolo  comprensorio  montano,  risiede  il  maggior numero di
cittadini   iscritti   nelle  liste  elettorali  per  l'elezione  del
consiglio regionale.
    4.  In caso di mancata approvazione dello statuto entro i termini
di  cui  al  comma  1,  con  decreto del presidente della Regione, su
conforme   deliberazione  della  giunta  regionale,  e'  nominato  un
commissario ad acta per l'approvazione dello statuto.
    5. Fino all'approvazione dei regolamenti del comprensorio montano
trovano   applicazione,   per  quanto  compatibili,  le  disposizioni
regolamentari emanate dalla comunita' montana di cui al comma 3.