Art. 36.
                             R i n v i o
    1.  Relativamente  agli  istituti non disciplinati dalla presente
legge,  trovano applicazione nei confronti dei comprensori montani le
disposizioni  in  materia di ordinamento ed organizzazione dei comuni
del Friuli-Venezia Giulia.
    2.  Si  intendono riferite ai comprensori montani e alle province
di  Gorizia  e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione
delle comunita' montane.