Art. 36. R i n v i o 1. Relativamente agli istituti non disciplinati dalla presente legge, trovano applicazione nei confronti dei comprensori montani le disposizioni in materia di ordinamento ed organizzazione dei comuni del Friuli-Venezia Giulia. 2. Si intendono riferite ai comprensori montani e alle province di Gorizia e di Trieste le disposizioni di legge che fanno menzione delle comunita' montane.