Art. 38. Disposizioni programmatiche transitorie 1. Al fine di assicurare continuita' all'azione amministrativa, sulla base degli importi assegnati con deliberazione della giunta regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il 31 marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi comprensori montani, le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti di cui all'art. 19, comma 1, con riferimento ai territori di competenza.