Art. 38.
               Disposizioni programmatiche transitorie
    1.  Al  fine di assicurare continuita' all'azione amministrativa,
sulla  base  degli  importi  assegnati con deliberazione della giunta
regionale, i commissari straordinari provvedono ad adottare, entro il
31  marzo 2003, di concerto, nell'ambito degli istituendi comprensori
montani,  le proposte programmatiche per l'anno 2003, per gli effetti
di  cui  all'art.  19,  comma  1,  con  riferimento  ai  territori di
competenza.