Art. 4.
                         comprensori montani
    1. I comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di
autonomia  statutaria,  istituiti  per  la  valorizzazione delle zone
montane  e  per  la  promozione  dell'esercizio associato di funzioni
comunali.
    2. Nelle zone omogenee dell'allegato A) sono istituiti i seguenti
comprensori montani:
      a) il  comprensorio  montano  della Carnia, corrispondente alla
zona omogenea della Carnia;
      b) il  comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val
Canale,  corrispondente  alla  zona  omogenea del Gemonese, Canal del
Ferro e Val Canale;
      c) il comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla
zona omogenea del Pordenonese;
      d) il  comprensorio  montano  del  Torre,  Natisone  e  Collio,
corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio.
    3.  Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai
sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme
di  attuazione  dello  statuto speciale per la regione Friuli-Venezia
Giulia  in  materia di ordinamento degli enti locali e delle relative
circoscrizioni),   venga   istituita   una  nuova  provincia  il  cui
territorio  comprenda  zone  omogenee  di  cui al comma 2, i relativi
comprensori montani sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova
provincia e le loro funzioni sono trasferite alla provincia medesima.