Art. 4. comprensori montani 1. I comprensori montani sono enti locali territoriali, dotati di autonomia statutaria, istituiti per la valorizzazione delle zone montane e per la promozione dell'esercizio associato di funzioni comunali. 2. Nelle zone omogenee dell'allegato A) sono istituiti i seguenti comprensori montani: a) il comprensorio montano della Carnia, corrispondente alla zona omogenea della Carnia; b) il comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale, corrispondente alla zona omogenea del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale; c) il comprensorio montano del Pordenonese, corrispondente alla zona omogenea del Pordenonese; d) il comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio, corrispondente alla zona omogenea del Torre, Natisone e Collio. 3. Qualora, in relazione a consultazioni referendarie indette ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 2 gennaio 1997, n. 9 (Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Friuli-Venezia Giulia in materia di ordinamento degli enti locali e delle relative circoscrizioni), venga istituita una nuova provincia il cui territorio comprenda zone omogenee di cui al comma 2, i relativi comprensori montani sono soppressi dalla legge istitutiva della nuova provincia e le loro funzioni sono trasferite alla provincia medesima.