Art. 40. Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico 1. La classificazione delle zone di svantaggio socio-economico effettuata con deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000, n. 3303 (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di svantaggio socio-economico), ai sensi dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000). si applica fino a nuove determinazioni assunte ai sensi dell'art. 21.