Art. 40.
      Classificazione delle zone di svantaggio socio-economico
    1.  La  classificazione  delle zone di svantaggio socio-economico
effettuata  con deliberazione della giunta regionale 31 ottobre 2000,
n.  3303  (Classificazione del territorio montano in zone omogenee di
svantaggio   socio-economico),  ai  sensi  dell'art.  3  della  legge
regionale  3  luglio  2000,  n. 13 (Disposizioni collegate alla legge
finanziaria  2000). si applica fino a nuove determinazioni assunte ai
sensi dell'art. 21.