Art. 41.
              Modifiche alla legge regionale n. 15/2001
    1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n.
15/2001 e' sostituita dalla seguente:
      «a)  difesa  del  suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente,
per quanto non di competenza dei comprensori montani.»
    2.  Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 15/2001 e' inserito il
seguente:
    «Art.  6-bis (Funzioni amministrative dei comprensori montani). -
1.  I comprensori montani, nell'ambito delle zone montane omogenee di
competenza, esercitano funzioni e compiti amministrativi nei seguenti
settori:
      a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
      b) foreste;
      c) agricoltura;
      d) risparmio energetico e riscaldamento;
      e) turismo;
      f) commercio.».