Art. 41. Modifiche alla legge regionale n. 15/2001 1. La lettera a) del comma 2 dell'art. 5 della legge regionale n. 15/2001 e' sostituita dalla seguente: «a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente, per quanto non di competenza dei comprensori montani.» 2. Dopo l'art. 6 della legge regionale n. 15/2001 e' inserito il seguente: «Art. 6-bis (Funzioni amministrative dei comprensori montani). - 1. I comprensori montani, nell'ambito delle zone montane omogenee di competenza, esercitano funzioni e compiti amministrativi nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente; b) foreste; c) agricoltura; d) risparmio energetico e riscaldamento; e) turismo; f) commercio.».