Art. 43.
        Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16/1992
    1.  Al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 4 maggio 1992,
n.   16  (Interventi  straordinari  di  salvaguardia  ambientale,  di
valorizzazione  del  patrimonio  urbanistico-edilizio  e  di sostegno
delle  attivita'  agricole  e  artigiane  del  Carso), le parole: «la
Comunita'  montana  del  Carso  e' autorizzata» sono sostituite dalle
seguenti:  «le  province  di  Gorizia  e  di Trieste, ciascuna per il
proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate».
    2.  Al comma 2, dell'art. 4, della legge regionale n. 16/1992, le
parole:  «dalla  Comunita'  montana  del  Carso»  e le parole: «dalla
Comunita'  stessa»  sono  sostituite,  rispettivamente, dalle parole:
«dalle  province  di  Gorizia  e  di  Trieste» e dalle parole: «dalle
province stesse».