Art. 43. Modifiche all'art. 4 della legge regionale n. 16/1992 1. Al comma 1, dell'art. 4, della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attivita' agricole e artigiane del Carso), le parole: «la Comunita' montana del Carso e' autorizzata» sono sostituite dalle seguenti: «le province di Gorizia e di Trieste, ciascuna per il proprio ambito territoriale di competenza, sono autorizzate». 2. Al comma 2, dell'art. 4, della legge regionale n. 16/1992, le parole: «dalla Comunita' montana del Carso» e le parole: «dalla Comunita' stessa» sono sostituite, rispettivamente, dalle parole: «dalle province di Gorizia e di Trieste» e dalle parole: «dalle province stesse».