Art. 45. Modifiche all'art. 15 della legge regionale n. 13/2001 riguardante i trasporti pubblici 1. Il comma 4, dell'art. 15, della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97), e' sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente: «4. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97/1994.». 2. Il comma 5, dell'art. 15, della legge regionale n. 13/2001, come modificato dall'art. 4, comma 29, della legge regionale n. 3/2002, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003.