Art. 46. Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 13/2001 riguardante il Centro internazionale di ricerca sulla montagna 1. Il comma 6 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2001 e' sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente: «6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97/1994.». 2. Il comma 7 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2001, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003.