Art. 46.
Modifiche all'art. 16 della legge regionale n. 13/2001 riguardante il
           Centro internazionale di ricerca sulla montagna
    1.  Il  comma  6 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2001 e'
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente:
    «6. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione
dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97/1994.».
    2.  Il  comma 7 dell'art. 16 della legge regionale n. 13/2001, e'
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003.