Art. 47.
Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 13/2001 riguardante il
                         Servizio scolastico
    1. Il comma 2, dell'art. 17, della legge regionale n. 13/2001, e'
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente:
    «2. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione
dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97/1994.».
    2. Il comma 3, dell'art. 17, della legge regionale n. 13/2001, e'
abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003.
    3. Il comma 4, dell'art. 17, della legge regionale n. 13/2001, e'
sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente:
    «4. Alla definizione dei criteri e delle modalita' di concessione
del  contributo,  con  priorita' agli insegnanti che trasferiscono la
propria   residenza  nei  comuni  compresi  nelle  zone  omogenee  di
svantaggio  socio-economico  B e C individuate dalla giunta regionale
si  provvede mediante adozione di apposito regolamento ai sensi della
legge regionale n. 7/2000.».