Art. 47. Modifiche all'art. 17 della legge regionale n. 13/2001 riguardante il Servizio scolastico 1. Il comma 2, dell'art. 17, della legge regionale n. 13/2001, e' sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente: «2. Alla spesa si fa fronte con le risorse assegnate alla Regione dallo Stato ai sensi dell'art. 2 della legge n. 97/1994.». 2. Il comma 3, dell'art. 17, della legge regionale n. 13/2001, e' abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2003. 3. Il comma 4, dell'art. 17, della legge regionale n. 13/2001, e' sostituito, a decorrere dal 1° gennaio 2003, dal seguente: «4. Alla definizione dei criteri e delle modalita' di concessione del contributo, con priorita' agli insegnanti che trasferiscono la propria residenza nei comuni compresi nelle zone omogenee di svantaggio socio-economico B e C individuate dalla giunta regionale si provvede mediante adozione di apposito regolamento ai sensi della legge regionale n. 7/2000.».