Art. 48.
Modifiche  all'art.  5,  comma  10,  della legge regionale n. 23/2001
                  riguardante la minoranza slovena
    1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il comma 10 dell'art. 5 della
legge  regionale  12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio
2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della
legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e' sostituito dai seguenti:
    «10.  Il  contributo  annuo  disposto  dallo  Stato  a  decorrere
dall'anno 2001 per le finalita' previste dall'art. 21, comma 3, della
legge  n.  38/2001,  affluisce  al  Fondo  regionale  per lo sviluppo
montano  ed  e'  destinato  a  favore  del  comprensorio  montano del
Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del
Torre,  Natisone  e  Collio per il finanziamento di interventi per lo
sviluppo  sociale,  economico  e  ambientale dei territori dei comuni
della  provincia di Udine compresi nei comprensori medesimi nei quali
e' storicamente insediata la minoranza slovena.
    10-bis.  Per  le  finalita' e nei territori di cui al comma 10, i
comprensori  ivi  indicati  possono erogare contributi alle piccole e
medie  imprese che esercitano attivita' produttive nel rispetto delle
discipline  di  settore  previste  dai  regolamenti  europei  e delle
specifiche leggi statali e regionali.».