Art. 48. Modifiche all'art. 5, comma 10, della legge regionale n. 23/2001 riguardante la minoranza slovena 1. A decorrere dal 1° gennaio 2003, il comma 10 dell'art. 5 della legge regionale 12 settembre 2001, n. 23 (Assestamento del bilancio 2001 e del bilancio pluriennale 2001-2003 ai sensi dell'art. 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7), e' sostituito dai seguenti: «10. Il contributo annuo disposto dallo Stato a decorrere dall'anno 2001 per le finalita' previste dall'art. 21, comma 3, della legge n. 38/2001, affluisce al Fondo regionale per lo sviluppo montano ed e' destinato a favore del comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del Comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio per il finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nei comprensori medesimi nei quali e' storicamente insediata la minoranza slovena. 10-bis. Per le finalita' e nei territori di cui al comma 10, i comprensori ivi indicati possono erogare contributi alle piccole e medie imprese che esercitano attivita' produttive nel rispetto delle discipline di settore previste dai regolamenti europei e delle specifiche leggi statali e regionali.».