Art. 49.
                             Abrogazioni
    1.  Sono  abrogate  le  seguenti  disposizioni,  a  decorrere dal
1° aprile 2003:
      a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione
e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo
della montagna);
      b) la  legge  regionale  22  maggio  1978,  n. 44 (Modifiche ed
integrazioni  alla  legge  regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente
norme  di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n.
1102 sullo sviluppo della montagna);
      c) la  legge  regionale  13  maggio 1991, n. 16 (Recupero somme
liquidate  alle  Comunita'  montane ai sensi dell'art. 25 della legge
regionale 8 aprile 1982, n. 22);
      d) gli  articoli  1  e  3  e il comma 3 dell'art. 4 della legge
regionale   4 maggio   1992,   n.   16  (Interventi  straordinari  di
salvaguardia    ambientale,    di   valorizzazione   del   patrimonio
urbanistico-edilizio   e  di  sostegno  delle  attivita'  agricole  e
artigianali del Carso);
      e) i  commi da 1 a 6 dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio
2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000).
    2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge regionale
6   marzo   2002,   n.   8   (Nuove   norme  per  la  programmazione,
razionalizzazione   e   liberalizzazione   della  rete  regionale  di
distribuzione   dei  carburanti  e  per  l'esercizio  delle  funzioni
amministrative).