Art. 49. Abrogazioni 1. Sono abrogate le seguenti disposizioni, a decorrere dal 1° aprile 2003: a) la legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 (Norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102, sullo sviluppo della montagna); b) la legge regionale 22 maggio 1978, n. 44 (Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 4 maggio 1973, n. 29 concernente norme di attuazione e di adeguamento della legge 3 dicembre 1971, n. 1102 sullo sviluppo della montagna); c) la legge regionale 13 maggio 1991, n. 16 (Recupero somme liquidate alle Comunita' montane ai sensi dell'art. 25 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22); d) gli articoli 1 e 3 e il comma 3 dell'art. 4 della legge regionale 4 maggio 1992, n. 16 (Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico-edilizio e di sostegno delle attivita' agricole e artigianali del Carso); e) i commi da 1 a 6 dell'art. 3 della legge regionale 3 luglio 2000, n. 13 (Disposizioni collegate alla legge finanziaria 2000). 2. Sono abrogati i commi 4 e 5 dell'art. 14 della legge regionale 6 marzo 2002, n. 8 (Nuove norme per la programmazione, razionalizzazione e liberalizzazione della rete regionale di distribuzione dei carburanti e per l'esercizio delle funzioni amministrative).