Art. 5. Funzioni dei comprensori montani 1. I comprensori montani: a) esercitano le funzioni amministrative attribuite alle Comunita' montane; b) esercitano le funzioni amministrative ad essi attribuite dalle leggi regionali; c) attuano gli interventi speciali per la montagna stabiliti dall'Unione europea; d) promuovono l'esercizio associato di funzioni amministrative proprie dei comuni o ai medesimi conferite; e) esercitano le funzioni amministrative ad essi conferite dai comuni, dalla provincia e dalla regione; f) provvedono alla gestione dei servizi ad essi delegata dai comuni inclusi nel proprio ambito territoriale. 2. I comprensori montani esercitano inoltre funzioni amministrative nei seguenti settori: a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente; b) foreste; e) agricoltura; d) risparmio energetico e riscaldamento; e) turismo; f) commercio. 3. I comprensori montani realizzano le proprie finalita' sulla base di programmi triennali di cui all'art. 19.