Art. 5.
                  Funzioni dei comprensori montani
    1. I comprensori montani:
      a) esercitano   le   funzioni  amministrative  attribuite  alle
Comunita' montane;
      b) esercitano  le  funzioni  amministrative  ad essi attribuite
dalle leggi regionali;
      c) attuano  gli  interventi  speciali per la montagna stabiliti
dall'Unione europea;
      d) promuovono  l'esercizio associato di funzioni amministrative
proprie dei comuni o ai medesimi conferite;
      e) esercitano  le funzioni amministrative ad essi conferite dai
comuni, dalla provincia e dalla regione;
      f) provvedono  alla  gestione  dei servizi ad essi delegata dai
comuni inclusi nel proprio ambito territoriale.
    2.    I   comprensori   montani   esercitano   inoltre   funzioni
amministrative nei seguenti settori:
      a) difesa del suolo, tutela e valorizzazione dell'ambiente;
      b) foreste;
      e) agricoltura;
      d) risparmio energetico e riscaldamento;
      e) turismo;
      f) commercio.
    3.  I  comprensori  montani realizzano le proprie finalita' sulla
base di programmi triennali di cui all'art. 19.