Art. 50. Norme finanziarie 1. Con la legge finanziaria 2003 sono individuati i fondi da destinare all'attuazione degli interventi di cui all'art. 9 commi 1 e 3. 2. In relazione al disposto di cui all'art. 46 l'autorizzazione di spesa di lire 200 milioni per l'anno 2003, prevista dall'art. 16, comma 5, della legge regionale n. 13/2001, per l'anno 2003, e' confermata per l'anno medesimo a carico del «Fondo regionale per lo sviluppo montano - Fondi statali». 3. In relazione al disposto di cui all'art. 48, comma 1, e' disposto quanto segue: a) nell'ambito dell'unita' previsionale di base 9.7.14.2.1920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 1640 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti e' sostituita con la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo montano da destinare al finanziamento di interventi per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali e' storicamente insediata la minoranza slovena - Fondi statali»; b) nell'ambito dell'unita' previsionale di base 2.3.900 dello stato di previsione dell'entrata del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, a decorrere dall'anno 2003, la denominazione del capitolo 70 del documento tecnico allegato ai bilanci predetti e' sostituita con la denominazione «Acquisizione di fondi dallo Stato per lo sviluppo sociale, economico e ambientale dei territori dei comuni della provincia di Udine compresi nel comprensorio montano del Gemonese, Canal del Ferro e Val Canale e del comprensorio montano del Torre, Natisone e Collio nei quali e' storicamente insediata la minoranza slovena». 4. Per il finanziamento del Fondo regionale per lo sviluppo montano di cui all'art. 20, comma 1, e' autorizzata la spesa complessiva di 15.492.000 euro, suddivisa in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004 a carico dell'unita' previsionale di base 2.1.14.2.5 14 «Fondo regionale per lo sviluppo montano» che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, alla funzione obiettivo n. 2 - programma 2.1 - rubrica n. 14 - spese d'investimento, con riferimento al capitolo 1048 (2.1.234.3.10.12) che si istituisce, a decorrere dall'anno 2003, nel documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, alla rubrica n. 14 - Servizio autonomo per lo sviluppo della montagna - con la denominazione «Fondo regionale per lo sviluppo montano - fondi regionali» e con lo stanziamento complessivo di 15.492.000 euro, suddiviso in ragione di 7.746.000 euro per ciascuno degli anni 2003 e 2004. 5. In relazione al disposto di cui all'art. 20, comma 4, all'onere complessivo di 15.492.000 euro, derivante dal disposto di cui al comma 4, si provvede mediante storno di pari importo dall'unita' previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004, con riferimento al capitolo 1050 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi. 6. Le eventuali somme non utilizzate al 31 dicembre 2002 e disponibili sull'unita' previsionale di base 2.1.14.2.49 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 2002-2004 e del bilancio per l'anno 2002, con riferimento ai capitoli 1050, 1052 e 1053 del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi, sono trasferite rispettivamente ai sensi degli articoli 17, comma 2, 17, comma 6, e 44, comma 1, della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7 (Nuove norme in materia di bilancio e di contabilita' regionale e modifiche alla legge regionale 1° marzo 1988, n. 7), nella competenza dell'esercizio 2003 sull'unita' previsionale di base 2.1.14.2.514 del bilancio per gli anni 2003-2005 e del bilancio per l'anno 2003, con riferimento al capitolo 1048 e rispettivamente ai corrispondenti capitoli, di nuova istituzione per le finalita' di cui all'art. 20, comma 1, del documento tecnico allegato ai bilanci medesimi.