Art. 7. Funzioni nel settore forestale 1. I comprensori montani esercitano funzioni amministrative in materia di forestazione, con riferimento a tutte le attivita' legate al sostegno economico del settore forestale in ambito montano e alla riqualificazione dell'ambiente. 2. Ai comprensori montani, in particolare, sono trasferite le funzioni per la conservazione e l'incremento del patrimonio silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive modificazioni ed integrazioni, gia' esercitate dalle Comunita' montane ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 (Riordinamento istituzionale della Regione e riconoscimento e devoluzione di funzioni agli enti locali), relative a: a) piani economici di gestione delle proprieta' silvo-pastorali degli enti pubblici, delle comunioni familiari, dei consorzi volontari e dei privati; b) rimboschimenti, utilizzazioni, miglioramenti e conversioni delle proprieta' silvo-pastorali degli enti pubblici, di soggetti privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari; c) contributi in conto capitale, o in conto interessi, per l'acquisizione di attrezzature o sulle operazioni di locazione finanziaria di attrezzature; d) esecuzione e manutenzione di opere pubbliche di viabilita' forestale; finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere di viabilita' forestale da parte di soggetti privati; e) autorizzazione e interdizione del transito motorizzato in ambito montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991, n. 15 (Disciplina dell'accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3). 3. Al termine delle procedure di espropriazione relative alle opere di viabilita' forestale di competenza della Regione ai sensi dell'art. 1, comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre 2000, n. 20 (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti amministrativi, per l'adeguamento delle leggi in materia forestale, nonche' per favorire la gestione dei boschi e le attivita' forestali), e' trasferita ai comprensori montani la proprieta', la gestione e la manutenzione delle medesime.