Art. 7.
                   Funzioni nel settore forestale
    1.  I  comprensori  montani esercitano funzioni amministrative in
materia  di forestazione, con riferimento a tutte le attivita' legate
al  sostegno economico del settore forestale in ambito montano e alla
riqualificazione dell'ambiente.
    2.  Ai  comprensori  montani,  in particolare, sono trasferite le
funzioni   per   la   conservazione  e  l'incremento  del  patrimonio
silvo-pastorale di cui al capo II del titolo II della legge regionale
8 aprile 1982, n. 22 (Norme in materia di forestazione), e successive
modificazioni   ed  integrazioni,  gia'  esercitate  dalle  Comunita'
montane  ai sensi dell'art. 10 della legge regionale 9 marzo 1988, n.
10  (Riordinamento  istituzionale  della  Regione  e riconoscimento e
devoluzione di funzioni agli enti locali), relative a:
      a) piani economici di gestione delle proprieta' silvo-pastorali
degli   enti   pubblici,  delle  comunioni  familiari,  dei  consorzi
volontari e dei privati;
      b) rimboschimenti,  utilizzazioni,  miglioramenti e conversioni
delle  proprieta'  silvo-pastorali  degli  enti pubblici, di soggetti
privati, delle comunioni familiari e dei consorzi volontari;
      c) contributi  in  conto  capitale,  o  in conto interessi, per
l'acquisizione  di  attrezzature  o  sulle  operazioni  di  locazione
finanziaria di attrezzature;
      d) esecuzione  e  manutenzione di opere pubbliche di viabilita'
forestale;  finanziamenti per l'esecuzione e la manutenzione di opere
di viabilita' forestale da parte di soggetti privati;
      e) autorizzazione  e  interdizione  del transito motorizzato in
ambito  montano in applicazione della legge regionale 15 aprile 1991,
n.  15  (Disciplina  dell'accesso  dei  veicoli  a  motore nelle zone
soggette  a  vincolo  idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge
regionale 22 gennaio 1991, n. 3).
    3.  Al  termine  delle  procedure di espropriazione relative alle
opere  di  viabilita'  forestale di competenza della Regione ai sensi
dell'art.  1,  comma 11 e seguenti, della legge regionale 13 novembre
2000,  n.  20  (Norme urgenti per la semplificazione dei procedimenti
amministrativi,  per  l'adeguamento delle leggi in materia forestale,
nonche'   per   favorire  la  gestione  dei  boschi  e  le  attivita'
forestali),  e'  trasferita  ai comprensori montani la proprieta', la
gestione e la manutenzione delle medesime.