Art. 9.
            Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo
    1. Ai comprensori montani sono trasferite le competenze relative:
      a) agli  interventi  per  la  costruzione  e la manutenzione di
strade   vicinali   e   interpoderali,   nonche'   di  acquedotti  ed
elettrodotti  rurali  di  cui  all'art. 1, secondo comma, della legge
regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa
per  le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all'art.
11  della  legge  regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni
per  le  zone  montane  in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n.
97);
      b) agli  interventi  per  l'acquisto  da parte di comuni e loro
consorzi, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di
trattori  ed  attrezzature  necessari  al fine della costruzione, del
riattamento,  della  sistemazione  e  della manutenzione, compreso lo
sgombero   delle  nevi,  delle  strade  interpoderali  nei  territori
montani,  previsti  dall'art.  4,  primo  comma,  n.  6), della legge
regionale  20  luglio  1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del
patrimonio  zootecnico  e  per  la  valorizzazione  della  produzione
animale nella regione);
      c) agli interventi di cui al comma 1, dell'art. 17, della legge
regionale 22 luglio 1996, n. 25, in materia di agriturismo;
      d) agli  interventi  per le «Strade del vino» di cui alla legge
regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei
prodotti   agricoli   del   Friuli-Venezia   Giulia   non  modificati
geneticamente,   per   la   promozione  dei  prodotti  agroalimentari
tradizionali  e per la realizzazione delle «Strade del vino»), e piu'
in   generale  all'integrazione  dell'attivita'  agricola  con  altri
settori di attivita'.
    2.  Sono  fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande
gia'   presentate   dai   soggetti   titolati  con  riferimento  alle
disposizioni legislative richiamate al comma 1.
    3. Ai comprensori montani sono delegate le competenze relative:
      a)  agli  interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui
alle  lettere  da  a)  ad  h) del secondo comma dell'art. 2 del regio
decreto  13  febbraio  1933,  n.  215  (Nuove  norme  per la bonifica
integrale),   sui  territori  non  ricompresi  nella  competenza  dei
consorzi di bonifica;
      b) agli  interventi  per  il ripristino delle strade vicinali e
interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico, nonche' delle
reti  idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in
comprensori  di  bonifica,  qualora  danneggiati  ovvero distrutti da
eventi calamitosi di carattere eccezionale;
      c) agli  interventi  per il ripristino delle opere pubbliche di
bonifica  e  di  bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla
migliore  efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati
ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale.
    4.  I  comprensori  montani esercitano le funzioni amministrative
per  l'attuazione degli interventi di cui all'art. 23, commi 3 e 4, e
all'Art.   25   della   legge   regionale  31  ottobre  1987,  n.  35
(Provvedimenti  per  lo sviluppo dei territori montani), e successive
modificazioni  ed  integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui
ai  regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell'Unione europea
e del piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006.
    5. Con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione
della   giunta  regionale,  su  proposta  degli  assessori  regionali
all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i consorzi idraulici
di  terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993,
n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e le
funzioni gia' proprie dei medesimi, da delegare secondo la rispettiva
competenza territoriale.
    6.  Con successivo provvedimento, la giunta regionale determina i
limiti,  anche temporali, e le altre condizioni per l'esercizio delle
funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo.
    7.  I comprensori montani possono svolgere, previa determinazione
della  giunta regionale, attivita' istruttoria relativa alle pratiche
finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall'Unione europea.