Art. 9. Attribuzioni di funzioni nel settore agricolo 1. Ai comprensori montani sono trasferite le competenze relative: a) agli interventi per la costruzione e la manutenzione di strade vicinali e interpoderali, nonche' di acquedotti ed elettrodotti rurali di cui all'art. 1, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1965, n. 18 (Intervento della Regione nella spesa per le opere pubbliche di interesse agrario e forestale), e all'art. 11 della legge regionale 24 aprile 2001, n. 13 (Nuove disposizioni per le zone montane in attuazione della legge 31 gennaio 1994, n. 97); b) agli interventi per l'acquisto da parte di comuni e loro consorzi, di cooperative, consorzi di agricoltori e di altri enti, di trattori ed attrezzature necessari al fine della costruzione, del riattamento, della sistemazione e della manutenzione, compreso lo sgombero delle nevi, delle strade interpoderali nei territori montani, previsti dall'art. 4, primo comma, n. 6), della legge regionale 20 luglio 1967, n. 16 (Provvedimenti per lo sviluppo del patrimonio zootecnico e per la valorizzazione della produzione animale nella regione); c) agli interventi di cui al comma 1, dell'art. 17, della legge regionale 22 luglio 1996, n. 25, in materia di agriturismo; d) agli interventi per le «Strade del vino» di cui alla legge regionale 20 novembre 2000, n. 21 (Disciplina per il contrassegno dei prodotti agricoli del Friuli-Venezia Giulia non modificati geneticamente, per la promozione dei prodotti agroalimentari tradizionali e per la realizzazione delle «Strade del vino»), e piu' in generale all'integrazione dell'attivita' agricola con altri settori di attivita'. 2. Sono fatte salve le attuali competenze rispetto alle domande gia' presentate dai soggetti titolati con riferimento alle disposizioni legislative richiamate al comma 1. 3. Ai comprensori montani sono delegate le competenze relative: a) agli interventi per l'attuazione delle disposizioni di cui alle lettere da a) ad h) del secondo comma dell'art. 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215 (Nuove norme per la bonifica integrale), sui territori non ricompresi nella competenza dei consorzi di bonifica; b) agli interventi per il ripristino delle strade vicinali e interpoderali delle opere di approvvigionamento idrico, nonche' delle reti idrauliche e degli impianti irrigui, ancorche' non ricadenti in comprensori di bonifica, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale; c) agli interventi per il ripristino delle opere pubbliche di bonifica e di bonifica montana, ivi compresi i lavori diretti alla migliore efficienza delle opere da ripristinare, qualora danneggiati ovvero distrutti da eventi calamitosi di carattere eccezionale. 4. I comprensori montani esercitano le funzioni amministrative per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 23, commi 3 e 4, e all'Art. 25 della legge regionale 31 ottobre 1987, n. 35 (Provvedimenti per lo sviluppo dei territori montani), e successive modificazioni ed integrazioni, nel rispetto delle discipline di cui ai regolamenti vigenti in materia di agricoltura dell'Unione europea e del piano di sviluppo rurale della Regione per gli anni 2000-2006. 5. Con decreto del presidente della Regione, previa deliberazione della giunta regionale, su proposta degli assessori regionali all'agricoltura e all'ambiente, sono individuati i consorzi idraulici di terza categoria, soppressi ai sensi della legge 16 dicembre 1993, n. 520 (Soppressione dei consorzi idraulici di terza categoria), e le funzioni gia' proprie dei medesimi, da delegare secondo la rispettiva competenza territoriale. 6. Con successivo provvedimento, la giunta regionale determina i limiti, anche temporali, e le altre condizioni per l'esercizio delle funzioni trasferite o delegate ai sensi del presente articolo. 7. I comprensori montani possono svolgere, previa determinazione della giunta regionale, attivita' istruttoria relativa alle pratiche finanziate con fondi regionali o cofinanziate dall'Unione europea.