Art. 10. Procedure per la modifica dell'attivita' autorizzata 1. Nei casi di ampliamento, trasformazione, modificazione dell'attivita' gia' autorizzata, l'interessato ne da' comunicazione motivata e documentata al sindaco, il quale a sua volta provvede ad incaricare la commissione per la radioprotezione dell'istruttoria di rito. 2. La commissione per la radioprotezione' richiede al competente Servizio della A.S.L. l'accertamento dei requisiti strutturali, impiantistici e di smaltimento dei rifiuti radioattivi mediante sopralluogo che deve essere effettuato entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta.