Art. 10.
        Procedure per la modifica dell'attivita' autorizzata
    1.   Nei   casi  di  ampliamento,  trasformazione,  modificazione
dell'attivita'  gia'  autorizzata, l'interessato ne da' comunicazione
motivata  e  documentata al sindaco, il quale a sua volta provvede ad
incaricare  la commissione per la radioprotezione dell'istruttoria di
rito.
    2.  La commissione per la radioprotezione' richiede al competente
Servizio  della  A.S.L.  l'accertamento  dei  requisiti  strutturali,
impiantistici  e  di  smaltimento  dei  rifiuti  radioattivi mediante
sopralluogo  che  deve  essere  effettuato  entro  trenta  giorni dal
ricevimento della richiesta.