Art. 12. Relazione sulla funzionalita' tecnica dell'impianto 1. Il titolare dell'impianto, avvalendosi dell'esperto in fisica medica e' tenuto a relazionare, annualmente al sindaco sulla funzionalita' tecnica dell'impianto, il mancato invio determina d'ufficio la sospensione di ogni attivita'. La relazione viene annotata sul registro speciale istituito presso ilcomune. 2. Il sindaco in merito al contenuto delle relazioni puo' avvalersi della commissione per la radioprotezione per la vigilanza ordinaria e straordinaria sul mantenimento dei requisiti negli impianti operanti sul proprio territorio. 3. Il sindaco procede alla revoca immediata del nullaosta e alla cancellazione dal registro speciale annotandone i motivi sullo stesso, qualora dall'attivita' di vigilanza ordinaria e straordinaria svolta dalla commissione per la radioprotezione sia stata accertata la carenza di uno dei requisiti essenziali, previsti per gli impianti di categoria E. 4. Le spese inerenti la vigilanza sono a totale carico del titolare dell'impianto.