Art. 12.
         Relazione sulla funzionalita' tecnica dell'impianto
    1.  Il titolare dell'impianto, avvalendosi dell'esperto in fisica
medica   e'  tenuto  a  relazionare,  annualmente  al  sindaco  sulla
funzionalita'  tecnica  dell'impianto,  il  mancato  invio  determina
d'ufficio  la  sospensione  di  ogni  attivita'.  La  relazione viene
annotata sul registro speciale istituito presso ilcomune.
    2.  Il  sindaco  in  merito  al  contenuto  delle  relazioni puo'
avvalersi  della  commissione per la radioprotezione per la vigilanza
ordinaria  e  straordinaria  sul  mantenimento  dei  requisiti  negli
impianti operanti sul proprio territorio.
    3.  Il sindaco procede alla revoca immediata del nullaosta e alla
cancellazione  dal  registro  speciale  annotandone  i  motivi  sullo
stesso, qualora dall'attivita' di vigilanza ordinaria e straordinaria
svolta  dalla  commissione per la radioprotezione sia stata accertata
la carenza di uno dei requisiti essenziali, previsti per gli impianti
di categoria E.
    4.  Le  spese  inerenti  la  vigilanza  sono  a totale carico del
titolare dell'impianto.