Art. 13.
                    Disattivazione dell'impianto
    1.  Il  titolare  dell'impianto  comunica al sindaco l'intenzione
alla  disattivazione  dell'installazione  unitamente  al  piano delle
operazioni   necessarie   alla   disattivazione   del  medesimo,  con
particolare  riferimento alle modalita' di gestione e smaltimento dei
rifiuti   radioattivi  risultanti  dallo  svolgimento  dell'attivita'
disattivante    e,   previo   parere   della   commissione   per   la
radioprotezione che prescrive l'effettuazione di sopralluoghi al fine
di  verificare  l'esatto  svolgimento di quanto indicato nel piano di
disattivazione,  dispone  la revoca del nullaosta dell'attivita' gia'
in essere.