Art. 13. Disattivazione dell'impianto 1. Il titolare dell'impianto comunica al sindaco l'intenzione alla disattivazione dell'installazione unitamente al piano delle operazioni necessarie alla disattivazione del medesimo, con particolare riferimento alle modalita' di gestione e smaltimento dei rifiuti radioattivi risultanti dallo svolgimento dell'attivita' disattivante e, previo parere della commissione per la radioprotezione che prescrive l'effettuazione di sopralluoghi al fine di verificare l'esatto svolgimento di quanto indicato nel piano di disattivazione, dispone la revoca del nullaosta dell'attivita' gia' in essere.