Art. 14. Norme transitorie e di rinvio 1. I sindaci provvedono alla conferma dei provvedimenti autorizzativi rilasciati ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1964, n. 185 (sicurezza degli impianti e protezione sanitaria dei lavoratori e delle popolazioni contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico dell'energia nucleare), prevista dall'art. 146, comma 2, del decreto legislativo n. 230/1995, ai titolari che presentano apposita domanda, corredata da documentazione redatta e sottoscritta, per quanto di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995, dal medico addetto alla sorveglianza medica di cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 230/1995 e dal responsabile dell'impianto radiologico di cui al comma 5 dell'art. 5 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187 (attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche). 2. Resta fermo l'obbligo per il titolare di autorizzazione gia' in essere e confermata fino alla scadenza naturale, di presentare, prima dello spirare di detto termine di scadenza, istanza per il rilascio di nulla osta ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995. 3. Nelle more del rilascio dell'autorizzazione ai sensi della legge regionale n. 20/1999, i nuovi impianti debbono essere in possesso del nulla osta prescritto dall'art. 29 del decreto legislativo n. 230/1995. 4. Per quanto non espressamente previsto nella. presente legge si applicano le norme del decreto legislativo n. 230/1995 e successive modifiche ed integrazioni.