Art. 14.
                    Norme transitorie e di rinvio
    1.   I   sindaci   provvedono  alla  conferma  dei  provvedimenti
autorizzativi  rilasciati  ai  sensi del decreto del Presidente della
Repubblica  13 febbraio  1964,  n.  185  (sicurezza  degli impianti e
protezione  sanitaria  dei  lavoratori  e  delle popolazioni contro i
pericoli  delle radiazioni ionizzanti derivanti dall'impiego pacifico
dell'energia  nucleare), prevista dall'art. 146, comma 2, del decreto
legislativo n. 230/1995, ai titolari che presentano apposita domanda,
corredata  da  documentazione  redatta  e sottoscritta, per quanto di
propria  competenza,  dall'esperto qualificato di cui all'art. 77 del
decreto legislativo n. 230/1995, dal medico addetto alla sorveglianza
medica  di  cui all'art. 83 del decreto legislativo n. 230/1995 e dal
responsabile  dell'impianto radiologico di cui al comma 5 dell'art. 5
del  decreto  legislativo  26 maggio  2000,  n. 187 (attuazione della
direttiva  97/43/Euratom  in  materia  di  protezione sanitaria delle
persone  contro  i  pericoli  delle radiazioni ionizzanti connesse ad
esposizioni mediche).
    2.  Resta  fermo l'obbligo per il titolare di autorizzazione gia'
in  essere  e  confermata fino alla scadenza naturale, di presentare,
prima  dello  spirare  di  detto  termine di scadenza, istanza per il
rilascio di nulla osta ai sensi del decreto legislativo n. 230/1995.
    3.  Nelle  more  del  rilascio dell'autorizzazione ai sensi della
legge  regionale  n.  20/1999,  i  nuovi  impianti  debbono essere in
possesso   del   nulla  osta  prescritto  dall'art.  29  del  decreto
legislativo n. 230/1995.
    4. Per quanto non espressamente previsto nella. presente legge si
applicano  le  norme del decreto legislativo n. 230/1995 e successive
modifiche ed integrazioni.