Art. 16.
                       Regolamento applicativo
    1.  La  giunta  regionale,  entro sessanta giorni dall'entrata in
vigore  della presente legge adotta specifico regolamento applicativo
al  fine di garantire il coordinamento e l'uniformita' sul territorio
regionale.
    La  presente  legge  regionale  sara'  pubblicata  nel Bollettino
ufficiale della Regione.
    E'  fatto  obbligo  a  chiunque  spetti  di  osservarla  e  farla
osservare come legge della Regione Liguria.
      Genova, 8 novembre 2002
                              BIASOTTI