Art. 16. Regolamento applicativo 1. La giunta regionale, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge adotta specifico regolamento applicativo al fine di garantire il coordinamento e l'uniformita' sul territorio regionale. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria. Genova, 8 novembre 2002 BIASOTTI