Art. 2. Nulla osta - Domanda ed autorita' competente 1. La domanda di nullaosta e' presentata al sindaco del comune ove si intende avviare l'attivita' corredata dei documenti di seguito prescritti: a) planimetria dei locali e indicazione delle attivita' che ivi si intendono avviare; b) decreto di agibilita' dei locali; c) descrizione e caratteristiche delle macchine radiogene e quantita' e qualita' delle materie radioattive che si intendono impiegare; d) indicazione sullo smaltimento dei rifiuti; e) relazione inerente la valutazione di rischio radioattivo per i pazienti la popolazione e i lavoratori. 2. Le strutture private, oltre alla documentazione citata al precedente comma, devono produrre altresi': a) atto di proprieta' ovvero di locazione dell'immobile; b) certificato catastale; c) certificato della C.C.I.A.A. 3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere inoltre corredata dalla documentazione redatta e firmata, per la parte di propria competenza, dall'esperto qualificato di cui all'Art. 77 del decreto legislativo n. 230/1995; 4. Il sindaco trasmette la domanda alla commissione per la radioprotezione, costituita presso ciascuna A.S.L. ai sensi della presente legge, per l'istruttoria di rito e l'emissione del parere di natura prodromica al rilascio del nulla osta richiesto. 5. In ogni caso il nulla osta viene rilasciato contestualmente all'autorizzazione prevista dall'articolo 3 della legge regionale 30 luglio 1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza e accreditamento per i presidi sanitari e socio - sanitari, pubblici e privati. Recepimento del decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997).