Art. 2.
            Nulla osta - Domanda ed autorita' competente
    1.  La  domanda  di nullaosta e' presentata al sindaco del comune
ove si intende avviare l'attivita' corredata dei documenti di seguito
prescritti:
      a) planimetria dei locali e indicazione delle attivita' che ivi
si intendono avviare;
      b) decreto di agibilita' dei locali;
      c) descrizione  e  caratteristiche  delle  macchine radiogene e
quantita'  e  qualita'  delle  materie  radioattive  che si intendono
impiegare;
      d) indicazione sullo smaltimento dei rifiuti;
      e) relazione inerente la valutazione di rischio radioattivo per
i pazienti la popolazione e i lavoratori.
    2.  Le  strutture  private,  oltre  alla documentazione citata al
precedente comma, devono produrre altresi':
      a) atto di proprieta' ovvero di locazione dell'immobile;
      b) certificato catastale;
      c) certificato della C.C.I.A.A.
    3. La domanda di cui ai commi 1 e 2 deve essere inoltre corredata
dalla  documentazione  redatta  e  firmata,  per  la parte di propria
competenza,  dall'esperto  qualificato di cui all'Art. 77 del decreto
legislativo n. 230/1995;
    4.  Il  sindaco  trasmette  la  domanda  alla  commissione per la
radioprotezione,  costituita  presso  ciascuna  A.S.L. ai sensi della
presente legge, per l'istruttoria di rito e l'emissione del parere di
natura prodromica al rilascio del nulla osta richiesto.
    5.  In  ogni  caso il nulla osta viene rilasciato contestualmente
all'autorizzazione  prevista  dall'articolo  3  della legge regionale
30 luglio  1999, n. 20 (norme in materia di autorizzazione, vigilanza
e  accreditamento per i presidi sanitari e socio - sanitari, pubblici
e  privati.  Recepimento  del decreto del Presidente della Repubblica
14 gennaio 1997).