Art. 5. Commissione per la radioprotezione 1. La Commissione per la radioprotezione e' composta da: a) un fisico, di livello dirigenziale pubblico-privato, specialista in fisica sanitaria, iscritto nell'elenco degli esperti qualificati con abilitazione almeno di secondo grado; b) un medico di secondo livello dirigenziale specialista in medicina nucleare; c) un medico di secondo livello dirigenziale specialista in radiologia ovvero in radioterapia; d) un tecnico di radiologia; e) un medico specialista in medicina del lavoro, preferibilmente in possesso della qualifica di medico autorizzato di cui all'Art. 88 del decreto legislativo 230/1995; f) un rappresentante del centro di riferimento regionale per il Controllo della radioattivita' ambientale (CRR); g) un rappresentante del Comando provinciale dei vigili del Fuoco.