Art. 5.
                 Commissione per la radioprotezione
    1. La Commissione per la radioprotezione e' composta da:
      a)   un   fisico,  di  livello  dirigenziale  pubblico-privato,
specialista  in  fisica sanitaria, iscritto nell'elenco degli esperti
qualificati con abilitazione almeno di secondo grado;
      b)  un  medico  di  secondo livello dirigenziale specialista in
medicina nucleare;
      c)  un  medico  di  secondo livello dirigenziale specialista in
radiologia ovvero in radioterapia;
      d) un tecnico di radiologia;
      e)    un   medico   specialista   in   medicina   del   lavoro,
preferibilmente  in possesso della qualifica di medico autorizzato di
cui all'Art. 88 del decreto legislativo 230/1995;
      f) un rappresentante del centro di riferimento regionale per il
Controllo della radioattivita' ambientale (CRR);
      g)  un  rappresentante  del  Comando provinciale dei vigili del
Fuoco.