Art. 7. Regolamento organizzativo della commissione 1. Ciascuna commissione, entro trenta giorni dall'insediamento, provvede a dotarsi di un regolamento organizzativo che definisce la priorita' delle riunioni, le modalita' di valutazione tecnica delle richieste di parere e il numero minimo dei partecipanti ai fini della validita' dei pareri da inviare ai sindaci dei comuni ricadenti nell'area territoriale di competenza. 2. La commissione e' tenuta a dotarsi di una segreteria amministrativa composta da un minimo di due persone che possono essere scelte tra il personale amministrativo di ruolo in servizio sia presso i comuni appartenenti all'area territoriale di competenza sia presso l'azienda U.S.L. per i cui oneri si rinvia al successivo art. 15.