Art. 7.
             Regolamento organizzativo della commissione
    1.  Ciascuna  commissione, entro trenta giorni dall'insediamento,
provvede  a  dotarsi di un regolamento organizzativo che definisce la
priorita'  delle  riunioni, le modalita' di valutazione tecnica delle
richieste di parere e il numero minimo dei partecipanti ai fini della
validita'  dei  pareri  da  inviare  ai  sindaci dei comuni ricadenti
nell'area territoriale di competenza.
    2.   La  commissione  e'  tenuta  a  dotarsi  di  una  segreteria
amministrativa  composta  da  un  minimo  di  due persone che possono
essere  scelte  tra  il personale amministrativo di ruolo in servizio
sia  presso i comuni appartenenti all'area territoriale di competenza
sia  presso  l'azienda U.S.L. per i cui oneri si rinvia al successivo
art. 15.