Art. 8. Istituzione del registro 1. Il sindaco provvede all'iscrizione in specifico registro, all'uopo formalmente istituito, dell'istituto ovvero dell'impianto al quale viene rilasciato il nullaosta e da' comunicazione dell'avvenuta registrazione alla Regione, alla prefettura, alla provincia, all'azienda U.S.L. territorialmente competente, all'A.R.P.A.L.