Art. 8.
                      Istituzione del registro
    1.  Il  sindaco  provvede  all'iscrizione  in specifico registro,
all'uopo formalmente istituito, dell'istituto ovvero dell'impianto al
quale viene rilasciato il nullaosta e da' comunicazione dell'avvenuta
registrazione   alla   Regione,   alla  prefettura,  alla  provincia,
all'azienda U.S.L. territorialmente competente, all'A.R.P.A.L.